Sei in: Home > Ambiente > Tutela del territorio > V.A.S.
La Valutazione ambientale strategica (V.A.S)
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è il processo che comprende, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In generale, la VAS è una valutazione relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.
La VAS e' effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della LR 10/2010 e del Dlgs. 152/2006, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono ANNULLABILI per violazione di leg
NORME DI RIFERIMENTO
- Delibera di Giunta Provinciale n. 164 del 2010, Attribuzione delle competenze di cui al d.lgs 152/2006 e alla lr 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica (vas) e valutazione integrata (v.i.).
- La Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza, pubblicata su BURT il 17/02/2010, disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria e delle leggi nazionali.
- Dlgs. 152/2006 e s.m.i. parte II, Norme in materia ambientale, con ultima modifica con Dlgs. 128/2010.
- Direttiva Europea 2001/42/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Viene (OBBLIGATORIAMENTE) effettuata una VAS (art. 23 e segg. LR 10/2010) per tutti i piani e i programmi (art. 5, comma 2, LR 10/2010):
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Viene effettuata una preventiva verifica di assoggettabilità (art. 22 LR10/2010) nei seguenti casi (art. 5, comma 3, LR 10/2010):
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;
b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 357/1997;
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).
NON sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:
a) i piani attuativi di cui all’articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2;
b) i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;
c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.
d) piani e programmi finanziari o di bilancio;
e) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
f) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.
Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite (art. 11 LR 10/2010):
a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.
L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Ai sensi della DGP 164/2010 per la Provincia di Firenze, conformemente alla LR 10/2010:
- l’autorità competente è la Giunta provinciale quale organo che adotta il parere motivato finale, sulla base dell’istruttoria condotta dal supporto tecnico istruttorio e di una verifica della Consulta tecnica.
- l’autorità procedente è il Consiglio provinciale quale organo preposto all’adozione e all’approvazione del piano o programma.
- il proponente di piani e programmi dell’Amministrazione, sono le Direzioni interne alla Provincia, secondo le proprie rispettive competenze.
In generale il processo di VAS è così schematizzato:
a) lo svolgimento (eventuale) di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai piani e programmi di cui all’art. 5, co. 3;
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
Il processo di verifica di assoggettabilità (art. 22 LR10/2010)
Il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge.
Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla L.R. 1/2004, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS.
L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.
L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 alla presente legge, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.
Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell’autorità competente.
Il Processo di VAS (art. 23 - 29 LR 10/2010):
Art. 23 Procedura per la fase preliminare
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il proponente predispone un documento preliminare contenente:
- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e autorità competente.
3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l’autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 38.
Art. 24 Rapporto ambientale
1. Il rapporto ambientale è redatto dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:
- a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
- b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23;
- c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
- d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonchè dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.
Art. 25 Consultazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:
- a) il titolo della proposta di piano o programma;
- b) l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;
- c) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed al proponente.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’autorità competente, del proponente, e dell’autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19.
Art. 26 Espressione del parere motivato
1. L’autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 2.
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.
3. Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l’autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all’approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione.
4. Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell’informazione di cui al comma 3.
Art. 27 Conclusione del processo decisionale
1. Il proponente trasmette all’autorità procedente competente all’approvazione del piano o programma:
- a) la proposta di piano o programma;
- b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell’ambito delle consultazioni;
- c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
- a) del processo decisionale seguito;
- b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.
Art. 28 Informazione sulla decisione
1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell’autorità procedente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del proponente.
Art. 29 Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
- a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.
5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Documentazione dei Piani e Programmi sottoposti a V.A.S.
5.03.2012
Sul BURT n. 10 del 07 marzo 2012 è pubblicato l'avviso di avvenuta adozione del Piano Interprovinciale dei Rifiuti di ATO Toscana Centro Provincia di Firenze, Prato e Pistoia. Ai sensi dell’ art. 12, c. 6 della L.R. 25/1998 (procedura di approvazione del Piano) e dell’art. 25, c. 2 della LR 10/2010 (procedura di VAS del Piano), chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta osservazioni sulla documentazione in oggetto, indirizzandole alla Provincia di Firenze - Ufficio VIA-VAS, via Mercadante 42 -50144, Firenze, FAX 0552761255, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del relativo annuncio.
- Piano Urbani_VOL_1.pdf
- Piano Urbani_VOL_2.pdf
- Piano Speciali_VOL_3.pdf
- Rapporto Ambientale.pdf
- Rapporto garanti.pdf
- Sintesi non tecnica.pdf
- Allegato Piano Urbani.pdf
- Allegati_Piano Speciali.pdf
- Delibera adozione CP n 26_2012 Firenze.pdf
- Delibera adozione CP n 3_2012 Prato.pdf
- Delibera adozione CP n 15_2012 Pistoia.pdf
