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La Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è la procedura che descrive e valuta preventivamente l’impatto ambientale degli interventi, nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile previsto nell’ambito della programmazione territoriale.
La Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 pubblicata su BURT il 17/02/2010, disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria e delle leggi nazionali (parte seconda del Dlgs. 152/2006 norme in materia ambientale), i contenuti e le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi, in attuazione del Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali (Dlgs. 112/98).

CONSULTA LE PROCEDURE IN CORSO 

Progetti sottoposti alle procedure di VIA/Verifica (art. 43 – LR 10/2010)

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:
a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;
b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;
c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente;
d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.
2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 48:
a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;
b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;
c) i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull’ambiente. Nei casi in cui il proponente, non ravvisando la possibilità di tali effetti, non richieda l’attivazione della procedura di verifica, è necessario che una dichiarazione in merito, adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica, sia allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Sia il proponente, sia l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, possono in ogni caso richiedere all’autorità competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra;
d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.
3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, alle condizioni di cui all’articolo 66, comma 2, il Consiglio regionale può determinare, con propria deliberazione, criteri e condizioni di esclusione dall’obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità.
4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla l.r. 56/2000.
5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
6. Le domande di RINNOVO di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Descrizione della procedura

Il procedimento per la valutazione di impatto ambientale, cioè l’insieme delle diverse fasi procedimentali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale, comprende tre diversi iter legati sostanzialmente alla tipologia ed alle caratteristiche dimensionali delle opere, sinteticamente si possono definire:

1. Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) art. 48 e art. 49, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all’effettuazione della V.I.A. LR 10/2010.
Il proponente richiede, con apposita domanda all’autorità competente, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando il progetto preliminare dell’opera, impianto, o altro intervento, corredato dello studio preliminare ambientale composto della seguente documentazione:
a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;
b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l’inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;
c) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;
d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
e) ogni altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di cui all’allegato D alla presente legge.
Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di attivazione, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico, deve essere predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal segreto industriale o commerciale, la presentazione della domanda di attivazione, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente degli elaborati.
Il proponente provvede al deposito della documentazione sopra specificata anche presso le amministrazioni interessate.
Dell’avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati; nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui alla lettera c), l’avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell’autorità competente, fatto salvo quanto disposto al fine del segreto industriale. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire all’autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.

L’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all’allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.
Le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dall’avviso di cui al comma 4. L’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni (90gg) dal medesimo avviso in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.
Nel caso di cui sopra, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all’autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all’articolo 15, comma 4 quater, della l.r. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall’inizio del procedimento, l’autorità competente per la VIA decide in merito all’assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza.
L’autorità competente dà atto degli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
In caso di esclusione del progetto dall’obbligo di procedura di valutazione, l’autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l’ente o l’organo tecnico competente al controllo dell’adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all’autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata.
Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l’estinzione del procedimento.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall’autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità stessa.
In caso di assoggettamento del progetto all’obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 della LR 10/2010 e seguenti.

Per una descrizione più dettagliata dei contenuti ai fini della Domanda di attivazione della procedura di verifica clicca qui.

2. Fase preliminare (Scooping) art. 51. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti della LR 10/2010, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale (SIA) (link al file: contenuti SIA.doc) di cui all’articolo 50 della stessa legge, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio della procedura di fase preliminare.
Il proponente presenta all’autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell’opera, dallo specifico studio di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:
a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;
b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con l’indicazione del soggetto competente per ciascun atto;
c) sia indicato se il progetto può avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, e se quindi esso è soggetto alla valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.
Il proponente provvede al deposito della domanda di cui sopra e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate. Qualora il progetto sia stato sottoposto, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.
L’autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di scooping, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate, e in tale sede:
a) esamina le condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l’alternativa zero;
c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.
Espletata la consultazione di cui sopra, l’autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l’atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l’indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

Per informazioni più dettagliate sull'avvio della fase preliminare clicca qui. 

3. Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) artt. 52 e seguenti. La valutazione di impatto ambientale mira a introdurre nella prassi tecnica e amministrativa, e a un livello precoce della progettazione, la valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. La Via è quindi finalizzata a prevenire il verificarsi del danno ambientale. 
La domanda all’autorità competente, è corredata:
a) dal progetto definitivo dell’opera, impianto o altro intervento;
b) dallo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all’articolo 51;
c) dalla sintesi non tecnica;
d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48;
e) nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto;
f) dall’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
g) dall’elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
h) dalla copia del testo dell’avviso pubblico di cui al comma 4, con indicazione della data prevista per la pubblicazione.

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Fasi salienti della procedura di VIA

  • Deposito documentazione presso tutti gli Enti interessati;
  • Verifica della completezza della documentazione;
  • Avvio con pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
  • Pubblicazione su web dell’autorità competente di tutta la documentazione;
  • Presentazione Pubblica del progetto e del SIA;
  • Pagamento all’autorità competente dello 0,5 per mille dell’opera;
  • Osservazioni e pareri dagli enti interessati entro 60gg;
  • Conclusione del procedimento entro 150gg. Nei casi di motivata complessità è disposto un prolungamento di ulteriori 60gg
  • In caso di richiesta di integrazioni, esse devono essere richieste al proponente entro 120gg dall’avvio;
  • Sospensione max di 60gg prorogabile di altri 60ggg;
  • Nei successivi 90gg max a partire dalla consegna delle integrazioni l’autorità competente conclude il procedimento;
  • Tempo max per tutto il procedimento: 330gg;
  • L’autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 241/90, l’acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento. La conferenza dei servizi è convocata con modalità telematiche;
  • La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero a cura del proponente nel BURT. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  • La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero sul sito web dell’autorità competente, con indicazione della sede ove si può prendere visione di tutta la documentazione relativa.

Progetti sottoposti a Valutazione di Competenza Provinciale

Sono di competenza della Provincia tutte le procedure di VIA/Verifica relative:

  • ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A2 e B2;
  • ai progetti ricompresi nelle tipologie per le procedure comunali la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni; 

Partecipazione provinciale alle diverse procedure

La Provincia oltre che essere Autorità Competente per le procedure attribuitele dalla Legge Regionale n. 10 del 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” (B.U.R.T. n. 9 del 17.02.2010), partecipa con i propri pareri alla definizione delle procedure di V.I.A. di competenza Regionale e Statale, attraverso la comunicazione del parere alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta, per i progetti ricadenti sul proprio territorio. 

Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007 (Art. 42 – LR 10/2010)

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell’ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell’articolo 9.
3. I processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono, di norma, anteriormente all’inizio della procedura di VIA.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora, ai sensi della l.r. 69/2007, sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi ai tempi delle procedure di VIA:
a) l’autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;
b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall’avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all’articolo 55, comma 2. Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell’inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell’articolo 53;
d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull’oggetto del procedimento di VIA;
e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all’autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all’articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.
5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007.

Struttura operativa provinciale per la V.I.A.

La struttura provinciale competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale è la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, ufficio VIA-VAS.
Tale struttura provvede in particolare:

  • agli adempimenti connessi all’avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;
  • all’attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla legge;
  • alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;
  • alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;
  • agli adempimenti inerenti all’organizzazione delle conferenze dei servizi previste dalla legge;
  • all’elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della legge, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;
  • all’individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A., ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
  • alle pubblicazioni sul B.U.R.T. previste dalla LR 10 del 2010.

Onerosità della procedura per il proponente

Il proponente è tenuto a versare a favore della Provincia, per lo svolgimento del procedimento relativo alla VIA, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare (il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall’avvio del procedimento). Il versamento va effettuato su conto corrente n. 49803877 intestato a Provincia di Firenze, Direzione Ambiente, con causale “Oneri VIA 0,5 per mille - LR.10/2010” specificando il progetto soggetto alla procedura. Oppure tramite bonifico bancario con coordinata: IBAN IT58T0616002832000000347C01, Cassa di Risparmio di Firenze, intestazione: Tesoreria Provincia di Firenze. Causale: “Oneri VIA 0,5 per mille - LR.10/2010”.  

Per consultare le Leggi di riferimento e altri Documenti clicca su Documenti  nel menu Risorse correlate.

Sintesi non tecniche dei progetti sottoposti a V.I.A.

27/04/2012 (data pubbl. avviso su  "Il Nuovo Corriere")

Oggetto: Piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti sita in Comune di Signa (FI), Via Amendola (zona industriale). “Progetto definitivo di revamping e ottimizzazione impianto”. Avvio contestuale secondo l'art.73-bis della LR 10/2010, delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.52 della LR 10/2010 e di rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte Seconda, Titolo III bis, del Dlgs 152/06. Proponente COGER srl.

Scadenza osservazioni: 26/06/2012 (60gg). 

Elaborati progettuali (art. 52 LR. 10/2010):  

Elaborati di Valutazione di Impatto Ambientale:

Elaborati di Autorizzazione Integrata Ambientale:

(per la Relazione Tecnica e gli elaborati tecnici di natura grafica si rimanda al fascicolo di Progetto Definitivo di cui sotto)

Elaborati di Progetto Definitivo:

02/05/2012 (data pubbl. avviso su BURT)

OGGETTO:

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 e ai sensi del Dlgs 152/2006, per il progetto “Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal Torrente Rovigo in località  Ponte Roncone”, Comune di Firenzuola (Fi). Richiesta di parere ai fini della verifica di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione degli interventi soggetti alla disciplina del R.D. n. 523/1904, richiesta di parere ai fini del successivo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell’ art. 7 e successivi  del R.D. n.1775 del 11/12/1933.

Proponente: ANGELI MAURO

Scadenza osservazioni:  16/06/2012 (45gg).

Elaborati (art. 48 comma 5 LR. 10/2010):

21/03/2012 (data pubbl. avviso su BURT)

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del art. 48 della LR 10/2010, e dell’art. 20 D.lgs 152/006 per l’impianto di recupero e trattamento rifiuti inerti non pericolosi ubicato in via del Chese, loc. San Colombano – Scandicci (FI) 

Proponente: ITALSCAVI S.R.L 

Scadenza osservazioni: 05/05/2012 (45gg)

Elaborati (art. 48 comma 5 LR. 10/2010):

22/02/2012 (data pubbl. avviso su BURT e quotidiano LA NAZIONE)

OGGETTO: Progetto di "Impianto Idroelettrico ad acqua fluente nel Comune di Firenzuola, Località Coniale – La Rimessa, sul Torrente Santerno e relativo allaccio alla rete elettrica". Procedura unica di V.I.A. ai sensi dell’art. 52 della LR 10/2010 e ai sensi del Dlgs. 152/2006, di autorizzazione degli interventi soggetti alla disciplina del R.D. 523/1904, di concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell’ art. 7 e successivi del R.D. 1775/1933, di autorizzazione alla produzione di energia elettrica ai sensi della LR 39/2005 e Dlgs. 387/03, di variante allo strumento urbanistico comunale. Nonché richiesta di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Comune di Firenzuola (FI). 

Proponente: CONTENERGI S.R.L.

Scadenza osservazioni:    23/04/2012 (60 gg). 

Elaborati progettuali (art. 48 comma 5 LR. 10/2010)

29/02/2012 (data pubbl. avviso su BURT)

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del art. 48 della LR 10/2010 e ai sensi dell’art. 20 Dlgs. 152/06, per il progetto di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, inerti riciclati da costruzione  e demolizione con operazioni R5.

Proponente: A.T.M. Inerti srl. 

Scadenza osservazioni: 13/04/2012 (45gg)

Elaborati progettuali (art. 48 comma 5 LR. 10/2010)

 

07/03/2012 (data pubbl. avviso su BURT)
 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del art. 48 della LR 10/2010 e ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto: “Adeguamento e ampliamento del depuratore Lagaccioni di Figline Vaaldarno”. Comune di Figline Valdarno (FI). 

Proponente: Publiacqua spa 

Scadenza osservazioni: 21/04/2012 (45gg). 

Alcuni dei principali elaborati progettuali (art. 48 comma 5 LR. 10/2010): 


Per informazioni, indirizzi, contatti e orari inerenti all'ufficio clicca su Uffici e servizi nel menu Risorse correlate.

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