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Candidature
Presentazione dei gruppi dei candidati
Le candidature per l'elezione diretta del PRESIDENTE DELLA PROVINCIA e DEL CONSIGLIO PROVINCIALE vanno presentate riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto (art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) con le modalità ed i documenti elencati di seguito.
- Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale che costituiscono il gruppo o i gruppi collegati.
Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia (art. 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni). I CONSIGLIERI DA ELEGGERE NELLA PROVINCIA DI FIRENZE SONO 36. In proposito va rilevato che, consentendo la legge che un candidato possa presentarsi IN sino ad un massimo di tre collegi uninominali provinciali, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è ininfluente ai fini del raggiungimento dell'anzidetto limite minimo di candidati e, quindi, della costituzione del gruppo. Detto limite, in sostanza, deve essere raggiunto con la presentazione di un numero di persone pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere spettanti alla provincia: solo quando tale minimo sia stato assicurato, è consentito che i singoli candidati accettino - nello stesso gruppo, e soltanto in esso - la candidatura anche in più di un collegio della provincia. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di presidente della provincia, sia alla carica di consigliere provinciale, devono essere indicati IL COGNOME, IL NOME, IL LUOGO E LA DATA DI NASCITA (art. 32, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto di presentazione la propria candidatura, di COLLEGARSI AD ALMENO UNO DEI GRUPPI DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con la analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (art. 74, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2000; n. 267). Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato (citato art. 14, terzo comma, delta legge n. 122). - Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati.
Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per la dichiarazione: sarà sufficiente che essa contenga i requisite sostanziali che la legge stessa richiede. La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori e la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti:
1. il contrassegno di lista
2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati
3. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori.
La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta pena la sua invalidità (art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni):
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province fimo a 100.000 abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti. All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni). La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata - a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni da un:
- notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure delta Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale e provinciale,
- presidente del consiglio comunale e provinciale,
- consigliere comunale e provinciale,
- presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale,
- segretario comunale e provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia,
- consigliere provinciale e consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente delta provincia o al sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (decreto che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n.15). Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di gruppo di candidati (art. 32, quinto comma, del testo unico n. 570), sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due anni e multa fino a lire 4.000.000: art. 93 del testo unico n. 570). Con il gruppo deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente delta provincia, il programma amministrativo e la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o con i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati dei gruppi interessati. Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione delle candidatura o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciale d essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o- gruppo politico stesso (art. 2 del decreto del Presidente delta Repubblica 28 aprile 1993, n. 132). La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei gruppi (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed art. 33, primo comma, lettera e-bis, del testo unico n. 570) e di di designare, personalmente, o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale (art. 14, quinto comma, della legge n. 122, e successive modificazioni), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, commi 3 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267). Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. - Certificati attestanti che i presentatori sono elettori di un Comune della provincia. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore. Questi certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle candidature.
- Dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale. Con l'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di presidente delta provincia sia dei singoli candidati alla carica di consigliere provinciale (art. 32, nono comma, n. 2 del testo unico n. 570). Per tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione: deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità gia indicate. Nessun candidato può accettare la candidature per più di tre collegi (art. 14, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 122) né in più di due province, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi e stato già eletto in una provincia non può presentarsi candidato in altra provincia (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).Se un candidato viene presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidature per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione. Nessuno può candidarsi alla carica di presidente delta provincia in più di una provincia (art. 74, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art 3, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81).
- Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato, inoltre, dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
- Modello del contrassegno del gruppo. Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto recante le candidature e sulle schede di votazione. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo va, infine, allegato un modello del contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali (art. 14, primo comma, della legge n. 122). Il contrassegno: non deve essere identico o confondersi con quello di altro gruppo già o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici che sono estranei ai presentatori medesimi (art. 33, primo comma, lettera b, del testo unico n. 570). E' poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di gruppo riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. E' vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.). Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare (art. 32, nono comma, n. 1, del testo unico n. 570), potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi dell'art. 14 della legge n.122 (art. 17, secondo comma, secondo periodo, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni).Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire che essi siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto dei candidati) e l'altro in un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulle schede di votazione); in tal modo gli stessi presentatori del gruppo dei candidati avranno la possibilità di avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio.
Incompatibilità, ineleggibilità (art. 58 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: - coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, I'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto o la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; - coloro the hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicate alla lettera b); - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575;come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Per tutti gli effetti disciplinati la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedure penale è equiparata a condanna.
Presentazione delle candidature
La presentazione dei gruppi dei candidati - intesa come "materiale" consegna dei relativi atti all'autorità competente - è regolata dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 32 del testo unico n. 570, e successive modificazioni. La presentazione deve essere fatta alla SEGRETERIA DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE, costituito presso la Corte d'Appello o il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo. Si rammenta che la legge 21 marzo 1990, n. 53 (art. 13, comma 7), ha stabilito che l'Ufficio elettorale centrale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso mediante sorteggio. E' evidente, quindi, che i contrassegni verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo I'ordine risultato dal sorteggio, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.
Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature
La presentazione dei gruppi dei candidati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 dei 29° giorno antecedente la data delle elezioni: la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario di ufficio (1) (art. 14, ultimo comma, della legge n. 122 e successive modificazioni). (1) Il Consiglio di Stato (adunanza plenaria, decisione 8 novembre 1999, n. 23) ha ammesso la possibilità di acquisire i certificati dei sottoscrittori anche se presentati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, purché ciò avvenga entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello delle votazione, giorno in cui l'Ufficio elettorale centrale torna a riunirsi per riesaminare le questioni controverse e per decidere sui nuovi documenti presentati. Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria dell'ufficio elettorale centrale resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
Compiti della segreteria dell'ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature
La segreteria, per ogni gruppo di candidati presentato, deve rilasciare, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve recare, oltre all'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. E' opportuno precisare che il segretario dell'Ufficio non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione dei gruppi dei candidati; i relativi allegati ed i contrassegni di gruppo anche se Ii ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente ma deve limitarsi, in quest'ultimo caso, ad indicare, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora delta ricezione. E' tuttavia raccomandabile che il segretario dell' Ufficio non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste di un Comune delta provincia, ecc. E', poi, necessario, affinché l'Ufficio elettorale centrale, in sede di esame dei gruppi, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati del gruppo.
Modelli indicativi di dichiarazioni
Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di presidente della provincia. (file formato .rtf - 8 Kb)
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale. (file formato .rtf - 8 Kb)
