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Associazioni di promozione sociale
La Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 riconosce il valore sociale dell’Associazionismo, istituendo la figura delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), cioè quelle che, svolgendo “attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi” contribuiscono alla crescita morale, sociale e culturale della collettività, diventando, peraltro, strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza.
Cosa e come sono
Tra i soggetti del Non-profit, le APS sono organizzazioni senza scopo di lucro che rivolgono le loro azioni prevalentemente ai bisogni condivisi dai soci, sebbene possano rivolgersi anche a terzi. Tuttavia, non sono considerate Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati e nemmeno quelle che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Gli ambiti di attività previsti dalla normativa sono i più vari: Ambientale-Turistico, Culturale-Educativo e di Ricerca etica e spirituale, Sanitario, Sociale, Socio-Sanitario, Sportivo-Ricreativo, Tutela dei Diritti.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con Atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 383/2000, nello Statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative; g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell’associazione; l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 383/2000, per il perseguimento dei fini istituzionali, le Associazioni di Promozione Sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Le Associazioni di Promozione Sociale possono trarre le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
La Legge Regionale 42/2002 ha istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, che è articolato in Sezioni provinciali tenute dalle Province. L'iscrizione al Registro è condizione per poter stipulare convenzioni con Enti Pubblici e richiedere assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà pubblica. L’iscrizione a questo Registro NON vale invece ad ottenere la qualifica di “Onlus” per la quale bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. Possono iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione della Provincia di Firenze:
1) le Associazioni che hanno sede legale nel territorio della Provincia, e sono costituite da almeno un anno mediante atto scritto (con data ufficialmente accertabile);
2) le strutture territoriali di Associazioni nazionali, già iscritte al Registro Nazionale delle APS, ai sensi della L. 383/2000, e che nel territorio della Provincia hanno una sede operativa attiva da almeno un anno.
Il Registro Regionale delle APS è suddiviso in tre sezioni:
- la Sezione “A” è per le Associazioni —costituite da un anno, con sede legale nella Provincia di Firenze — che contano più di diecimila soci, oppure che abbiano strutture organizzate in almeno tre province da non meno di tre anni in maniera continuativa;
- la Sezione “B” è per le Associazioni costituite da un anno, con sede legale nella Provincia di Firenze;
- la Sezione “C” è per le Associazioni che hanno una sede operativa (e non legale) nella Provincia di Firenze attiva da almeno un anno, e sono iscritte, come Associazioni Nazionale, al Registro Nazionale delle APS, di cui all’art. 7 della L. 383/2000.
Le Associazioni che chiedono l’iscrizione al Registro devono presentare uno Statuto conforme alla L.R.T 42/2002, e in particolare agli artt. 5, 6 e 7. Non possono invece essere iscritte a questo Registro le Associazioni di Volontariato.
Per presentare domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale è stato predisposto un modulo apposito scaricabile cliccando su Uffici e servizi, nel menù Risorse Correlate.
Alla domanda va allegato: Atto Costitutivo (con data ufficialmente accertabile), Statuto, elenco delle Cariche Sociali vigenti, curriculum e relazione sulle attività svolte dall’Associazione, copia del documento di identità del Presidente e, solo per le Sedi operative di Associazioni Nazionali, copia del Decreto di Iscrizione dell’Associazione al Registro Nazionale delle APS.
Per mantenere l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale alla fine di ogni anno c’è l’obbligo della REVISIONE: cioè ogni Associazione deve trasmettere alla Provincia documentazione relativa all’attività svolta, numero dei soci, dipendenti e collaboratori, le convenzioni stipulate con gli enti pubblici, le eventuali variazioni delle cariche sociali, dello Statuto, dei recapiti. Le APS inadempienti sono CANCELLATE dal Registro.
Per consultare le Leggi di riferimento clicca su Documenti, per scaricare le Pratiche e Procedure clicca su Uffici e servizi, nel menu Risorse Correlate.
Per visualizzare l'elenco completo delle Associazioni, entra nel sito web della Rete No profit.
