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Associazioni di volontariato
La Legge-quadro sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto 1991, riconosce il valore sociale e la funzione del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, intendendo per attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
Cosa e come sono
Ai sensi della Legge 266/1991, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono Associazioni senza scopo di lucro (anche indiretto) che operano esclusivamente per fini di solidarietà, svolgendo attività rivolte a tutti i cittadini e non solo ai propri associati, sia per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno della singola persona o della collettività che per offrire servizi di rilevante interesse sociale.
Lo Statuto di una OdV deve contenere espressamente gli elementi previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge 266/1991 e cioè: l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e diritti ed infine l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
Un’Associazione di Volontariato può finanziare la propria attività con contributi dei propri soci o di privati, con contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali, con donazioni e lasciti testamentari, con rimborsi derivanti da convenzioni, con entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato
La Legge Regionale 28/1993 ha istituito il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, articolato in Sezioni provinciali tenute, appunto, dalle Province. L’iscrizione al Registro è condizione per: richiedere contributi a Enti Pubblici, stipulare convenzioni con Enti Pubblici, ottenere la qualifica di “Onlus di diritto” (che dà agevolazioni di tipo fiscale), essere automaticamente iscritti al CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana).
Possono chiedere l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato le Associazioni che, al momento della presentazione della domanda, siano costituite ed operanti da almeno 6 mesi. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia sul cui territorio si trova la sede legale dell'Associazione.
Per presentare domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato è stato predisposto un modulo apposito scaricabile cliccando su Uffici e servizi, nel menù Risorse Correlate.
Al modulo della domanda va allegato: l’Atto Costitutivo (con data ufficialmente accertabile), l’ultimo Statuto, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 266/1991, l’ultimo bilancio consuntivo approvato e il verbale di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci.
Per mantenere l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, entro il 30 giugno di ogni anno, c’è l’obbligo della Revisione per le OdV iscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni Associazione, infatti, deve inviare alla Provincia documentazione relativa all’attività svolta, numero dei soci, dipendenti e collaboratori, le convenzioni stipulate con gli enti pubblici, le eventuali variazioni delle cariche sociali, dello Statuto, dei recapiti. Inoltre deve trasmettere anche copia del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dal verbale di approvazione dell’Assemblea dei Soci. Le OdV inadempienti sono CANCELLATE dal Registro.
Per consultare le Leggi di riferimento clicca su Documenti, per scaricare Pratiche e Procedure clicca su Uffici e servizi, nel menu Risorse Correlate.
Per visualizzare l'elenco completo delle Associazioni, entra nel sito web della Rete No profit.
