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Cooperative e consorzi sociali
Le Cooperative Sociali sono organismi senza scopo di lucro, rivolte all’integrazione sociale del cittadino, attraverso la gestione dei servizi e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.Sono suddivise in tre categorie:
- Sezione “A” - Cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi.
- Sezione “B” - Cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali, di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Sezione “C” – Consorzi di Cooperative Sociali.
Soci Volontari
Gli Statuti delle Cooperative Sociali possono prevedere la presenza di soci volontari , che prestano la loro attività gratuitamente.Questi sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.Soci Svantaggiati
Soci Svantaggiati
Nelle cooperative della Sezione ”B” le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da Pubblica Amministrazione.Convenzioni con Enti Pubblici
Convenzioni con Enti Pubblici
Per la stipula di Convenzioni con gli Enti Pubblici, le Cooperative Sociali debbono risultare iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali (LRT n. 87/97).
Albo Regionale delle Cooperative e dei Consorzi Sociali
Possono iscriversi a questo Albo le Cooperative Sociali che s'inquadrano nei parametri della Legge 381/91 e della L.R.T. 87/97 e che fanno parte di uno dei tre tipi di settori contemplati: Sezione A, Sezione B e Sezione C.
- Le cooperative di tipo A gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, per l'iscrizione sono richiesti l'effettiva autonomia tecnica, organizzativa e di bilancio, il possesso da parte dei soci lavoratori e dipendenti dei titoli di studio o gli attestati professionali per svolgere le mansioni loro assegnate in base al tipo di servizio prestato e che al momento della domanda d'iscrizione siano intercorsi almeno sei mesi dalla costituzione della cooperativa.
- Le cooperative di tipo B gestiscono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Queste cooperative richiedono la presenza idonea in quanto a numero e professionalità di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti al fine di un corretto inserimento delle persone svantaggiate. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. - Le cooperative di tipo C sono i Consorzi di Cooperative che almeno per il 70% devono essere già iscritte all'Albo Regionale e che siano in possesso dei requisiti citati in precedenza.
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