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Competenze

DEFINIZIONE DI EVENTO SECONDO LA LEGGE 225/92

Evento di tipo "A"

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amminstrazioni competenti in via ordinaria.

Evento di tipo "B"

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Evento di tipo "C"

Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO

TIPOLOGIE DI EVENTO

Eventi

Coordinamento degli interventi di soccorso

Ruolo della Provincia

Riferimenti normativi

Eventi di tipo C ex L.225/1992

Stato

Supporto

L.225/1992
L.401/2001

Regionali

Regione

Supporto

Dlgs 112/1998 (art.108) e L.R.T 67/2003 (art.11)

Locali

Comuni
Provincia

Supporto e
coordinamento

Dlgs 112/1998 (art.108) e L.R.T 67/2003(art.8 e 9)

La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell’organizzazione necessaria per l’attività di soccorso e degli interventi per il superamento dell’emergenza. A tal fine si tiene conto dei seguenti elementi:

  • Ambito territoriale e popolazione interessata
  • Risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate
  • Entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell’emergenza

La Regione stessa provvede alla valutazione degli eventi ed alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza.
La rilevanza regionale si palesa attraverso la dichiarazione di “stato di emergenza regionale”. Senza tale dichiarazione, a cura della Regione stessa, gli eventi si considerano di rilevanza locale.

COMPETENZE PIU' SIGNIFICATIVE

COMUNI

art.15 L.225/92
Il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile.

  • Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari [……]

art.108 dlgs112/98

Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

  • all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai piani e dai programmi regionali;
  • all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  • alla predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
  • all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
  • alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  • all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

art.12 L.265/99

  • Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

art.8 L.R.T 67/2003

  • Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile [….], salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, sono di competenza del comune;
  • adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;
  • oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile [….] il comune stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza.

PROVINCE

art.19-20 Dlgs 267/2000
Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:

  • Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità (art.19).
    La Provincia , inoltre, dispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
  • le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (art.20).

art.13 L.225/92
Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le Province partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

art.108 dlgs112/98
Sono attribuite alle province le funzioni relative:

  • all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  • alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  • alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

art.9 L.R.T 67/2003
La Provincia esercita le seguenti funzioni:

  • adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;
  • provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto dal regolamento.
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