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Raccolta differenziata

Tutte le informazioni, i contatti utili e le pratiche dell'Ufficio

Contributi per progetti di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuti


Al fine di incentivare le iniziative nel campo della produzione di rifiuto e della raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLgs n. 22/1997 e del vigente Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’ATO n. 6 annualmente viene predisposto un Bando per l’assegnazione di contributi per interventi nel campo della raccolta differenziata e della riduzione della produzione di rifiuti.
Attualmente il Bando è rivolto ai Comuni dell’ATO n. 6, alle Aziende preposte, per conto dei comuni, alla gestione dei rifiuti urbani e ad altri soggetti pubblici e privati. Successivamente alla sua approvazione il Bando viene affisso all’Albo pretorio della Provincia ed inviato ai soggetti interessati.
Entro il termine e secondo le modalità previste dal Bando i soggetti interessati possono presentare richiesta di contributi per le iniziative ivi indicate. Viene fatta una verifica sull’ammissibilità delle domande presentate e valutato l’opportunità di richiedere eventuali integrazioni. I progetti ammessi sono esaminati e giudicati da un nucleo di valutazione secondi i criteri indicati nel bando medesimo. Il nucleo provvede a redarre una graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. Con determina dirigenziale viene approvata la graduatoria e contestualmente assegnati i contributi e assunto l’impegno di spesa.

La liquidazione del contributo viene effettuata a seguito: della presentazione della documentazione sopraevidenziata, della dichiarazione dell’effettiva attivazione del progetto nonché all’ottemperanza delle eventuali prescrizioni. Viene infine esaminata e valutata la rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario del contributo.

Per ulteriori informazioni sulla modulistica, la documentazione necessaria, l'iter e i tempi della procedura clicca qui.

 

Bonifiche Siti Inquinati

Tutte le informazioni, i contatti utili e le pratiche dell'Ufficio

Procedimenti trattati

  • Certificazione di avvenuta bonifica:

La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA territorialmente competente.
La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia a copertura della corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica.

Destinatari
La certificazione è rilasciata al soggetto che si è fatto carico degli interventi di bonifica autorizzati, in genere al responsabile dell’inquinamento o il proprietario dell’area: può trattarsi di privato cittadino, Imprese o Ente pubblico.

Documenti necessari
Richiesta di rilascio del certificato di completamento dei lavori, secondo la modulistica allegata a questa pagina, corredata di:
- Certificato di collaudo o regolare esecuzione dei lavori.
- Relazione di fine lavori (D.P.G.R. n.14/r del 2004, art. 43, comma 3).

Tempi
In mancanza di termini stabiliti dalla normativa, l’Amministrazione provinciale di Firenze, ha stabilito in 60 giorni il termine per il rilascio della certificazione.

 

  • Certificazione liberatoria sul sito o relativa alla destinazione d’ uso consentita (art. 59 DPGRT 14/R/2004):

Qualora a seguito delle risultanze del Piano di caratterizzazione, si accerti l’assenza di contaminazione nei limiti della destinazione d’uso specifica, non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica.
La Provincia rilascia la certificazione finale liberatoria sul sito relativa alla destinazione d’uso consentita, indicando all’occorrenza vincoli o prescrizioni.

Tali disposizioni sono dettate dal vigente D.P.G.R. Toscana 25/02/2004 n.14/r che, pur riferendosi ai limiti del D.M. 471/99, non contrasta con il nuovo riferimento normativo per la bonifica dei siti contaminati. Infatti  il D.Lgs. 152/06 non prevede, come non lo prevedeva l’art. 17 del D.Lgs. 22/97, nessun  certificato in caso di rispetto dei limiti tabellari. La Regione ha ritenuto utile introdurre questo tipo di certificati. Inoltre ad oggi questa certificazione serve per situazioni in essere prima dell’entrata in vigore del decreto, che è necessario cancellare dall’anagrafe dei siti inquinati.

Destinatari
La certificazione è rilasciata al soggetto che si è fatto carico delle indagini del Piano di investigazione autorizzato, in genere al responsabile dell’inquinamento o il proprietario dell’area: può trattarsi di privato cittadino, Imprese o Ente pubblico.

Documenti necessari
Domanda di certificazione liberatoria, secondo il modello allegato alla presente pagina, corredata di:

- Relazione descrittiva dell’attività di investigazione (art. 49, c. 1, D.P.G.R.T. 14/r del 2004), contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell’art. 48 del D.P.G.R.T. 14/r del 2004, elaborati con le modalità dell’All. 4 al D.M. n. 471/1999.

Modelli

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