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Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio della Provincia di Firenze

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Normativa di riferimento:
D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);
D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni
Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 176 del 27 Ottobre 2003


Ultimi aggiornamenti e modifiche:
- Delibera di Consiglio Provinciale n° 35 del 12 aprile 2005;
- delibera di Consiglio Provinciale n° 44 del 04 aprile 2006;
- delibera di Consiglio Provinciale n° 160 del 23 dicembre 2009;
- delibera di Giunta Provinciale n° 402 del 14 novembre 2006;
- delibera di Consiglio Provinciale n° 218 del 19 dicembre 2006;
- delibera di Giunta Provinciale n° 185 dl 21 giugno 2007;
- delibera di Giunta Provinciale n° 301 del 31 ottobre 2007;
- delibera di Giunta Provinciale n° 337 del 26 novembre 2007;
- delibera di Giunta Provinciale n° 42 del 4 marzo 2008;
- delibera di Consiglio Provinciale n° 153 del 15settembre 2008;
- delibera di Giunta Provinciale n°251 del 29 ottobre 2008;
- delibera di Giunta Provinciale n°5 del 13 gennaio 2009;
- delibera di Giunta Provinciale n° 225 del 10 novembre 2009;
- delibera di Consiglio Provinciale  n° 190 del 23 dicembre 2009;
- delibera di Giunta Provinciale n° 6 del 19 gennaio 2010.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del canone

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Tipologia delle occupazioni e durata

Art. 4 - Oggetto del canone

Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del canone


CAPO II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

Art. 7 - Domanda di concessione o autorizzazione

Art. 7 bis – Funzionario responsabile del procedimento

Art. 8 - Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

Art. 9 - Oneri  per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

Art. 10 - Contenuto della concessione o autorizzazione

Art. 11 - Obblighi del titolare del provvedimento

Art. 12 - Titolarità della concessione: successione e subentro

Art. 13 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

Art. 14 - Rinuncia all’occupazione

Art. 15 - Decadenza della concessione o autorizzazione

Art. 16 - Rinnovo  e proroga della concessione o autorizzazione

Art. 17 - Occupazioni d’urgenza

Art. 18 - Occupazioni abusive


CAPO III 
CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19 - Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

Art. 20 - Aggiornamento tariffe

Art. 21 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 22 - Entità superficie occupata

Art. 23 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 

Art. 24 - Coefficienti moltiplicatori relativi all’area su cui insiste l’occupazione 

Art. 25 - Determinazione della tariffa 

Art. 26 - Determinazione del canone


CAPO IV
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

Art.  27 - Esenzioni dal pagamento del canone

Art. 28 - Agevolazioni

Art. 29 - Modalità e termini di pagamento

Art. 30 - Penalità e sanzioni

Art. 31 - Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

Art. 31 bis - Occupazione per esecuzione di interventi di manutenzione stradale su pertinenze di servizio

Art. 32 - Rimborsi

Art. 32 bis - Prescrizione


CAPO V
NORME TRANSITORIE

Art. 33 - Norme finali e transitorie 

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del canone

1. A norma dell’art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, degli aertt. 23 e 27 del D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e del Regolamento Regionale n° 41/R del 2 agosto 2004, è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

2. A norma dell’art. 23 del Codice della Strada e del collegato art. 53 del Regolamento di attuazione dello stesso è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista dalla viabilità di competenza.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio  come di seguito riportato.

2. Disciplina inoltre il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza. 

In particolare disciplina:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione e autorizzazione;

- la classificazione in categorie per importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche;

- le misure di tariffa ed i criteri per la determinazione del canone;

- le modalità ed i termini di pagamento del canone;

- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;

- la procedura di contestazione per omesso o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;

- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono  permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile,  aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.

3. Sono temporanee  le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse

Art. 4

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Firenze- compresa la rete viaria regionale e la S.G.C. Firenze – Pisa - Livorno, nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di  pubblico passaggio costituitesi nei modi e termini di legge.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni,  sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi impianti, condutture e cavi e la esposizione di impianti pubblicitari.

3. Ai fini dell’applicazione del canone, si considerano aree comunali – e pertanto restano esclusi -  i tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione.

2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPAINTI PUBBLICITARI POSTI LUNGO ED IN VISTA DELLA VIABILITA’ DI COMPETENZA

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall’applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d’urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 del presente regolamento.

2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nell’ipotesi di domanda incompleta o qualora l’Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l’istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, unitamente agli elaborati presentati, verrà restituita al richiedente.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull’imposta di bollo, alla competente Direzione provinciale.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;

b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell’amministratore condominiale o del rappresentante dell’associazione;

c) individuazione dell’area oggetto dell’occupazione, con indicazione esatta  della strada regionale o provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;

d) misura  espressa in metri quadrati o lineari dell’occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l’altezza dal suolo o la profondità della superficie;

e) durata dell’occupazione;

f) motivi e modalità d’uso dell’occupazione;

g) descrizione dettagliata dell’opera da eseguire;

h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;

i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione  indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche, allegato C, parte integrante per presente Regolamento. 

4. In caso di più domande per l’occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l’occupazione  dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.


Art. 7  bis

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente della Direzione competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.

3. Il responsabile del procedimento, nell’effettuare l’istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l’estetica ed il decoro ambientale

4. E’ fatta salva la competenza della  Direzione Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

5. In base ai risultati dell’istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l’atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

6. I dipendenti della Direzione Area Viabilità - appositamente individuati con atto dirigenziale - vigilano sull’applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla  redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi concessionati e/o autorizzati nonché all’accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, co. 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.


Art. 8

Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L’atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

a) versamento degli oneri a titolo di spese d’istruttoria  in relazione al tipo di occupazione;

b) versamento degli oneri per il  rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi e dell’eventuale deposito cauzionale di cui al  successivo art. 9;

c) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 27;

d) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull’originale del provvedimento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

2. Unitamente al provvedimento di concessione o autorizzazione verrà consegnato al richiedente eventuale apposito cartello segnaletico,   contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile, con le indicazioni specificate nell’allegato C Norme Tecniche. 


Art. 9

Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

1. Il rilascio, il rinnovo e la conferma di provvedimenti prevede il pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre alle spese relative al rilascio del targa  segnaletica di cui al precedente art. 8.

2. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d’istruttoria.

3. Per  tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall’occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.

4. L’ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori e delle opere da realizzare. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di  collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;

b) codice fiscale o partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA e al REA ;

c) tipologia dell’occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;

d) durata dell’occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;

e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell’occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;

f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell’occupazione;

g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;

h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza regionale e  provinciale può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all’Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di anni 3 (tre) ed è rinnovabile secondo quanto stabilito all’art. 52, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3. L’autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.  

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi  e con l’obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell’Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche  che si rendessero necessarie alle sue opere  a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze  rimane sempre a carico del concessionario.

4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall’Amministrazione Provinciale.

5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l’obbligo di:

a) esibire il provvedimento di concessione all’ufficio preposto al controllo;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa;

c) esporre l’eventuale cartello segnaletico;

d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;

e) restituire l’originale dell’atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;

f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell’occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate:

g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;

h) comunicare l’eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all’Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;

i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l’Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell’importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.


Art. 12

Titolarità della concessione: successione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è strettamente personale e viene rilasciato unicamente alla proprietà dell’area su cui insiste l’occupazione; ne è pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Il provvedimento di concessione o di autorizzazione per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell’impianto; nel caso di gruppi di preinsegne, di cui all’art. 48, comma 3 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, devono costituire oggetto di unica autorizzazione

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un’attività ai quali è collegata un’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l’occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al cedente.

3. Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell’eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi  variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.

2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di rimozione dell’occupazione e rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione provinciale può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. 

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all’interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell’occupazione a propria cura e spese.

Art. 14

Rinuncia all’occupazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all’occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell’occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia all’occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d’inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l’originale dello stesso e l’eventuale cartello segnaletico di cui all’art. 10 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell’eventuale deposito cauzionale.


Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;

b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell’atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;

c) in caso di mancato pagamento del canone entro l’anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;

d) per uso improprio dell’occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;

e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dalla Direzione che ha emanato l’atto e notificato all’interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell’occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell’originale del provvedimento e dell’eventuale cartello segnaletico.  

Art. 16

Rinnovo  e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

Art. 17

Occupazioni d’urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d’urgenza e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall’inizio dell’occupazione, in forma scritta alla competente Direzione dell’occupazione effettuata;

c) presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio della occupazione.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse. si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui sono state accertate.

3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area occupata; decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d’ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile.

7. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione abusiva.


CAPO III

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19

Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

1. L’occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di una canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi: 

- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;

- entità della superficie occupata;

- entità superficie esposta (per impianti pubblicitari)

- durata dell’occupazione;

- tipologia della concessione;

- valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell’occupazione.

Art. 20

Aggiornamento tariffe 

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione con entrata in vigore delle stesse a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento n° 41/R del 2 agosto 2004.

2. Il canone occupazione suolo pubblico ed il corrispettivo dovuto per gli impianti pubblicitari sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza  provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono suddivisi in tre  categorie:

- la prima comprende strade regionali o provinciali con caratteristiche specifiche (es. quattro corsie o strade dotate di svincoli a livelli sfalsati ed accessi canalizzati);

- la seconda comprende le strade regionali, non comprese nella prima categoria;

- la terza le strade provinciali, non comprese nella prima categoria.

Art. 22

Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l’entità dell’occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l’entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore.

2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

a) passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un’area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera di modifica visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell’applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l’accesso all’area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell’area pubblica modificata;

b) accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un’area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all’area pubblica antistante. Ai fini dell’applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell’occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. 

Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l’entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base dell’ampiezza del fronte dell’impianto, della superficie demaniale occupata e  dei servizi offerti sia alla persona che al mezzo

e) impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello oltre agli oneri derivanti dall’occupazione del suolo pubblico per la presenza di controventatura.

Art. 23

Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell’ambito territoriale della Provincia.

2. Per pubblici servizi devono intendersi quelli in diretto contatto con l’utenza privata.

3. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 – tariffa base - ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i  termini di legge e deve essere comprensivo dell’aggiornamento ISTAT.

4. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi è ammessa la stipula di apposite  convenzioni che regolamentino i rapporti con la Provincia, anche in relazione alla classificazione della strada, ferme restando le modalità della domanda.

Art. 24

Coefficienti moltiplicatori relativi all’area su cui insiste l’occupazione

Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tiene conto del valore economico della disponibilità dell’area sulla quale insiste l’occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Per le attività che prevedono l’occupazione di suolo pubblico il canone viene inoltre incrementato per il coefficiente base 1,10.

Art. 25

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all’articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B1. 

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all’articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B2.

Art. 26

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l’ammontare del canone dovuto per l’intero anno solare, indipendentemente dall’inizio dell’occupazione nel corso dell’anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell’occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

2. Per le occupazioni temporanee l’ammontare del canone  è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell’occupazione, per il numero dei giorni dell’occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

CAPO IV

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 27

Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell’ufficio committente, all’ufficio concessioni, con indicazione dell’ubicazione, consistenza e durata dell’occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell’appalto. 

Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d’appalto;

b) occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato;

c) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;

d) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

e) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;

f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;

h) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;

j) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;

k) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;

l) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

m) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;

n) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;.

o) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l’area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2  (due) giorni;

p) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;

q) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti  portatori di handicap;

r) occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione  e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l’ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;

s) accessi a fondi agricoli - di superficie inferiore a ha. 2 e  la cui produzione sia destinata ad autoconsumo -  da comprovarsi mediante autocertificazione del richiedente;

t) segnaletica prevista dall’art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;

u) insegne di esercizio di superficie inferiore al mq. 5,00, valutata secondo ogni singola superficie espositiva (le insegne di esercizio di superficie maggiore verranno computate per intero) con decorrenza 1 gennaio 2009;

v) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi anche se corredata da forme di messaggi pubblicitari. 


Art. 28

Agevolazioni

1. Alle occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n° 460/97 per le attività di natura istituzionale si applica una riduzione dell’80% del canone dovuto a condizione che le stesse risultino iscritte alla Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale dell’Entrate per la Toscana.

1 bis. Il canone di occupazione di aree per lo svolgimento di attività economiche promosse, patrocinate e/o sponsorizzate dalla Regione Toscana e legate allo sviluppo del territorio è calcolato mediante applicazione di una riduzione del 70% rispetto a quanto dovuto.

2. Al corrispettivo dovuto per la installazione di segnali di cui all’art. 134 e 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che contengono messaggi pubblicitari, ed agli impianti pubblicitari di servizio, di cui all’art. 47 comma 7, dello stesso Regolamento di Attuazione, si applica una riduzione del 70% rispetto a quanto dovuto.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che pervenga espressa istanza da parte del soggetto interessato e non siano tra di loro cumulabili.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento 

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione all’atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un’unica soluzione entro i termini di legge, mediante versamento su conto corrente postale con l’indicazione espressa della causale;

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone  deve esser effettuato in un’unica soluzione al momento del rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione;

3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell’ambito territoriale della Provincia .Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell’aggiornamento ISTAT. 

4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o a concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino su apposito  conto corrente postale, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, ai cinquanta centesimi oppure on-line secondo le modalità che saranno indicate sul sito della Amministrazione Provinciale.

5. Il modulo di versamento dovrà contenere nome e cognome, o denominazione, codice fiscale, estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione e l’anno cui si riferisce il pagamento stesso.

6. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore alla imposta di bollo vigente e non si tratti di aziende di erogazione di pubblici servizi per i quali il canone è stabilito dalla legge nella misura minima di € 516,00 per occupazione.

Art. 30

Penalità e sanzioni 

1. Il mancato versamento dell’importo dovuto nei termini indicati dall’Amministrazione comporta l’applicazione di una penalità pari al 100%.

2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza. 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 31.

4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale – individuate come abusive ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento - si applica: 

5. a titolo di indennità – ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 -  un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;

6. a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria – ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, co. 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 – il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.

7. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l’intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.

8. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, co. 4 e 5  e 23, co. 11 e ss. del D. Lgs. N° 285/92 e ss. mm. ii.

Art. 31

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell’art. 52 comma 6 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.

2. Il presente articolo non trova applicazione nei casi previsti dal co. 6 del precedente articolo per le quali si applica la disciplina delle impugnazioni prevista dal Codice della Strada. 

Art. 31 bis

Occupazione per esecuzione di interventi di manutenzione stradale su pertinenze di servizio

1. L’esecuzione di interventi di manutenzione su pertinenze di servizio da eseguirsi su area interna al confine stradale con chiusura al pubblico dell’area per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento comporta la corresponsione dei seguenti importi in relazione alla categoria stradale:

- categoria 1 - strade a quattro corsie regionali o provinciali: € 1200 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 1800 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000 

- categoria 2 - strade regionali e categoria 3 - strade provinciali:  € 600 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 900 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000 

2. Ove l’intervento sia da eseguirsi in esecuzione di atto di diffida dell’Amministrazione si applicherà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69, co. 1  del C.d.S. una penale di importo pari a € 500 per la mancata esecuzione nel termine assegnato oltre a € 10 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Art. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla competente Direzione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell’indebito pagamento. L’istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 11,00.

Art. 32 bis

Prescrizione

Il diritto dell’Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2948 c.c.

CAPO V

 

NORME TRANSITORIE

Art. 33

Norme finali e transitorie per il riordino degli impianti pubblicitari 

1. In considerazione di quanto disposto dal D.lgs. 112/98 con il quale sono state decentrate alle Province, con decorrenza 01.10.2001, le strade statali non comprese nella rete stradale nazionale, si dovrà provvedere, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al riordino delle concessioni, con particolare riferimento ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari presenti lungo le strade di competenza della Provincia di Firenze.

2. Tale riordino, previo censimento degli impianti esistenti lungo ciascuna strada, si atterrà ai seguenti criteri:

a) individuazione dei cartelli autorizzati in regola con il C.d.S. ; 

b)  individuazione dei cartelli autorizzati, ma non più in regola con il C.d.S.;

c) individuazione dei cartelli abusivi;

d) individuazione degli spazi utili per la ricollocazione dei cartelli; 

e) nuovo posizionamento dei cartelli autorizzati riferendosi all’ordine cronologico di rilascio dell’autorizzazione;

f) nel caso in cui le posizioni disponibili siano inferiori agli impianti autorizzati censiti, gli impianti in esubero saranno collocati su latri tronchi; le posizioni saranno assegnate a ciascuna impresa in proporzione alle autorizzazioni possedute, fermo restando un minimo di almeno un impianto  sull’intera arteria;

g) i cartelli abusivi dovranno essere rimossi, a cura dell’impresa pubblicitaria, dietro semplice comunicazione dell’Amministrazione Provinciale entro i termini assegnati; decorso tale termine provvederà la Provincia con le modalità previste dalla legge 

h) gli impianti rimossi a cura della Provincia saranno custoditi dalla stessa per un periodo massimo di mesi 6 ( sei), ponendo a carico  dell’autore della violazione le spese di rimozione e  di custodia quantificate secondo l’importo stabilito nell’elenco prezzi della provincia. Decorso tale termine il materiale verrà distrutto o utilizzato secondo le necessità dell’amministrazione.

3. durante il periodo di riordino necessario allo svolgimento del riordino è sospeso il rilascio di nuove Autorizzazioni ad eccezione delle insegne di esercizio, dei segnali di cui all’art. 134 e 136 e degli impianti pubblicitari di servizio oltre agli impianti a carattere temporaneo, quali striscioni, locandine, stendardi e simili;

4. dietro presentazione di domanda per ogni singolo impianto possono essere rinnovate, a titolo precario e provvisorio, le autorizzazioni ancora valide in attesa del riordino del settore.

5. per tutte le concessioni ed autorizzazioni esistenti su strade trasferite da Anas alla Provincia di Firenze, in data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non è stato fornito da ANAS idonea documentazione atta a provare con certezza l’esistenza dei manufatti, sono consentite agli uffici forme di transazione anche concordate con le Associazioni di categoria partecipanti al tavolo di lavoro istituito dalla Provincia, che prendano a riferimento il livello dei canoni applicati dall’ANAS medesima;

6. per le concessioni ed autorizzazioni esistenti su strade di competenza della Provincia di Firenze in data successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento ed antecedente all’effettuazione del censimento dei manufatti, sono consentite agli uffici forme di transazione anche concordate con le Associazioni di categoria partecipanti al tavolo di lavoro istituito dalla Provincia, che prendano a riferimento il livello dei canoni applicati alla data della transazione medesima;

7. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

8. a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste dal presente regolamento.


FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I SEGUENTI ALLEGATI A - B - C - D :

Allegato A - Classificazione delle strade:

- categoria 1: strade a  quattro corsie regionali o provinciali; 

- categoria 2: strade regionali;

- categoria 3: strade provinciali   

Allegato B - Tariffe e Canoni

Allegato C - Norme tecniche

Allegato D -  Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari


ALLEGATO A  -     CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

STRADE DI 1^ CATEGORIA 

Strade a quattro corsie regionali o provinciali


SGC Firenze – Pisa – Livorno intera estesa direz. Pisa e Livorno

coefficiente 3,00

STRADE DI 2^ CATEGORIA

Strade regionali


coefficiente

N. 2 “ Cassia”  

dal km 256+300 al km  278+400

1,50


dal km  278+401 al km   292+598

2,00

N. 65 “ della Futa” 

dal km 4+903 al km 45+340

2,00


dal km 45+341 al km 61+695

1,50

N. 66 “ Pistoiese”  

dal km 9+300 al km 17+350

2,00

N. 69 “di Val d’Arno”

dal km 0+000 al km 28+600

2,00

N. 70 “della Consuma”  

dal km 0+000 al km 15+200

2,00

N. 222 “Chiantigiana”  

dal km 1+840 al km 34+700

2,50

N. 302 “Brisighellese - Ravennate”

dal km 4+815 al km 29+600

2,00


dal km 29+601 al km 71+670

1,50

N. 325 “di Val di Setta e Val di Bis.”  

dal km   86+000 al km  87+650

2,00

N. 429 “di Val d’Elsa”

dal km 40+580 al km 73+220

2,00

N. 429 “Raccordo Drove”

dal Km 0+000 al Km 3+050

2,50

N. 436 “Francesca”  

dal km 13+250 al km 26+850

2,50


STRADE DI 3^ CATEGORIA STRADE DI 3^ CATEGORIA 

Strade provinciali


coefficiente

N. 1 “Aretina per S.Donato” 

dal km 0+000 al km 5+520

2,00


dal km 5+521 al km 21+823

1,50

N. 2 “Chiantigiana per  Grassina” 

dal km 0+000 al km 1+657

1,50

N. 3 “Chiantigiana per Val di Greve” 

dal km 0+000 al km 12+620

2,00

N. 4 “ Volterrana”

dal km 0+000 al km 3+725

1,50


dal km 3+726 al km 10+275

1,50


dal km 10+276 al km 54+797 

1,00

N. 5 “ Lucchese per Prato”

dal km 0+000 al termine competenza

2,00

N. 8 “ Militare per Barberino”


dal km 0+200 al km 16+800  

2,00


dal km 16+801 al km 29+582 

1,00

N. 10 “Val d’Elsa”

dal km 0+000 al km 3+330 

1,50

N. 11 “Pisana per Fucecchio”   

dal km 0+000 al km 14+650

2,00

N.12 “Val di Pesa”

dal km  0+000 al km 17+164

1,50

N. 13 “di Montalbano”

dal km 0+000 al km 14+656 

1,50

N.15 “Lucchese - Romana”   

dal km 0+000 al km 10+200

1,00

N. 16 “Chianti - Valdarno”

dal km 0+000 al km 18+076 

1,50

N. 17 “Alto Valdarno” 

dal km 0+000 al km 11+629 

1,50

N. 18 “Braccio di S. Clemente”

dal km  0+000 al km 0+572

2,50

N. 20 “Modiglianese”

dal km  0+000 al km 10+364

1,00

N. 26 “delle Colline”

dal km 0+000 al km 2+500

1,50


dal km 2+501 al km 20+089

1,00

N. 29 “Traversa di Luterano”

dal km 0+000 al km 5+773

1,00

N. 31 “Traversa di Cerreto Guidi”

dal km 0+000 al km 8+550

1,00

N. 32 “della Faggiola”

dal km 0+000 al km 17+960

1,00

N. 33 “di Testi”

dal km 0+000 al km 3+820

1,50

N. 34 “di Rosano”

dal km 0+000 al km 12+500

2,00

N. 35 “del Padule"

dal km 0+000 al km 1+822

1,50

N. 36 “di Montepiano”

dal km 0+000 al km 9+450

1,00

N. 37 “Galliano-S.Agata”

dal km 0+000 al km 12+623

1,50

N. 39 “di Panna”

dal km 0+000 al km 8+677

1,50

N. 41 “di Sagginale”

dal km 0+000 al km 13+000

1,00


dal km 13+001 al km 16+116

1,50

N. 42 “di Luco”

dal km 7+370 al km 9+200

1,50

N. 42 “Bis”

dal km 0+000 al km 5+418

1,50

N. 43 “di Pietramarina”

dal km 0+000 al km 10+593

1,50

N. 45 “di Comeana”

dal km 1+685 al km 3+215

1,00

N. 46 “di Val d’Orlo”

dal km 0+000 al km 10+305

1,50

N. 48 “Lazzeretto-Lamporecchio-Pistoia”

dal km 0+000 al km 2+565

1,00

N. 49 “Certaldo-Tavarnelle”

dal km 0+000 al km 6+550

1,50

N. 50 “di S. Donnino”

dal km 0+000 al km 7+950

1,50


dal km 7+951 al km 13+252

1,00

N. 51 “di Val d’Orme”

dal km 0+000 al km 11+142

1,50

N. 52 “Salaiola”

dal km 0+000 al km 7+291

1,50

N. 53 “S.Domenico-Fiesole”

dal km 0+000 al km 3+250

2,00

N. 54 “dei Bosconi”

dal km 0+000 al km 8+230

1,50

N. 55 “di Vincigliata“

al km 0+000 al km 5+500

1,50

N. 56 “del Brollo e Poggio alla Croce”

dal km 0+000 al km 14+090

2,00


dal km 14+091 al km 21+200

1,50

N. 57 “di Pian di Scò”

dal km 0+000 al km 1+035

1,00

N. 58 “Piancaldolese”

dal km 0+000 al km 12+854

1,00

N. 59 “di Bruscoli”

dal km 0+000 al km 10+085

1,00

N. 60 “Pesciatina”

dal km 0+000 al km 7+530

1,50

N. 61 “di Poggio Adorno”

dal km 0+000 al km 1+402

1,00

N. 62 “di Camporbiano”

dal km 0+000 al km 5+885

1,00

N. 63 “di S.Giminiano”

dal km 0+000 al km 0+664

1,50

N. 64 “Certaldese” II

dal km 0+000 al km 9+411

1,50

N. 65 “dell’Ecce Homo”

dal km 0+000 al km 5+457

1,00

N. 66 “della Panca”

dal km 0+000 al km 9+993

1,50

N. 67 “Traversa del Ferrone“

dal km 0+000 al km 3+405

1,50

N. 68 “di Lucolena”

dal km 0+000 al km 7+551

1,00

N. 69 “Imprunetana”

dal km 0+000 al km 9+900

2,00

N. 70 “Imprunetana per Pozzolatico”

dal km 0+000 al km 6+050

2,00

N. 71 “del Ferrone”

dal km 0+000 al km 3+272

1,50

N. 72 “Vecchia Pisana”

dal km 0+000 al km 7+865

1,50

N. 73 “di Malmantile”

dal km 0+000 al km 4+290

1,50

N. 74 “Marradi – S.Benedetto”

dal km 0+000 al km 13+501

1,50

N. 75 “Traversa di Montaione”

dal km 0+000 al km 3+937

1,00

N. 76 “Samminiatese”

dal km 0+000 al km 8+872

1,50

N. 79 “Lucardese”

dal km 0+000 al km 16+852

1,50

N. 80 “del Virginio”

dal km 0+000 al km 11+938

1,50

N. 81 “Cipollatico - S.Pancrazio”

dal km 0+000 al km 6+211

1,50

N. 83 “Traversa di Pelago”

dal km 0+000’ al km 3+006

1,00

N. 84 “di Molin del Piano”

dal km 0+000 al km 11+350

1,50

N. 85 “di Vallombrosa”

dal km 0+000 al km 24+429

1,50

N. 86 “Reggello-Donnini-Tosi”

dal km 0+000 al km 10+672

N. 87 “Ponte Matassino - Reggello”


dal km 0+000 al km 9+411

1,50

N. 88 ” S. Ellero - Donnini”

dal km 0+000 al km 3+672

1,00

N. 89 “del Bombone”

dal km 0+000 al km 6+680

1,00

N. 90 “Torri-Volognano-Rosano”

dal km 0+000 al km 7+800

1,00

N. 91 “di Pomino”

dal km 0+000 al km 12+556

1,00

N. 93 “Certaldese”

dal km 0+000 al km 9+090

1,50


dal km 9+090 al km 10+890

1,00

N. 94 “Chiantigiana”

dal km 0+000 al km 6+547

1,50

N. 95 “del Castagno”

dal km 0+000 al km 13+408

1,00

N. 97 “di Cardetole”

dal km 0+000 al km 4+117

1,00

N. 98 “di Scandicci”

dal km 0+000 al km 9+902

1,00

N. 101 “S.Donato in Poggio”

dal km 0+000 al km 11+519

1,50

N. 102 “della Casa al Vento”

dal km 0+000 al km 4+900

1,00

N. 103 “di Bivigliano”

dal km 0+000 al km 8+300

1,00

N. 105 “di Toiano”

dal km 0+000 al km 4+815

1,00

N. 106 “Traversa di Limite”

dal km 0+000 al km 7+580

1,50

N. 107 “di Legri e del Carlone”

dal km 0+000 al km 13+500

1,00

N. 108 “Granaiolo - Castelnuovo - Orlo”

dal km 0+000 al km 6+701

1,50

N. 110 “di Montebeni”

dal km 0+000 al km 0+850

1,50

N. 111 “di Massarella”

dal km 0+000 al km 7+240

1,00

N. 112 “della Motta”

dal km 0+000 al km 5+008

1,00

N. 113 “Maremmana-Livornese”

dal km 0+000 al km 7+095

1,00

N. 116 “Firenzuola-Passo Futa”

dal km 0+000 al km 10+225

1,00

N. 117 “di San Zanobi”

dal km 0+000 al km 17+645

1,00

N. 118 “Panzano-Testalepre”

dal km 0+000 al km 12+240

1,50

N. 119 “del Palagione”

dal km 0+000 al km 5+777

1,50

N. 120 “di Roncobilaccio”

dal km 0+000 al km 1+000

1,00

N. 121 “Frassineta-Borgo Pisano”

dal km 0+000 al km 3+328

1,00

N. 123 “Lamporecchio-Vinci”

al km 0+000 al km 2+255

1,00

N. 124 “Urbinese”

dal km 0+000 al km 1+190

1,00

N. 125 “Certaldo-Lungagnana-Montespertoli”

dal km 0+690 al km 13+128

1,50

N. 128 “tang. Ovest Empoli”

dal km 0+000 al km 1+425

1,50

N. 129 “Masso del Rondinaio” 

dal km 0+000 al km 2+700

1,50

N. 130 “panoramica di Monte Morello”

dal km 0+000 al km 15+450

2,00

N. 131 “di Bilancino”

dal Km 0+000 al Km 5+421

2,00

N. 131 “Var.”

dal Km 0+000 al Km 0+175

2,00

N. 9/ter “del Rabbi”

dal km 0+000 al km 7+336

1,00

N. 306 “Casolana-Riolese”

dal km 28+890 al km 48+438

1,00

N. 477 “dell’Alpe di Casaglia”

dal km 0+000 al km 16+134  

1,00

N. 503 “del Passo del Giogo”

dal km 0+000 al km 18+900

1,00


dal km 18+901 al km 33+125

1,50

N. 551 “Traversa del Mugello”

dal km 0+000 al km 23+330

1,50

N. 556 “Londa-Stia” 

dal km 0+000 al km 19+700

1,50

N. 610 “Selice Montanara Imolese”

dal km 62+625 al km 77+980

1,00


ALLEGATO B –  TARIFFE E CANONI

ALLEGATO B1 
OCCUPAZIONI PERMANENTI – tariffe annuali

 

Tipo di occupazione

Unità di misura

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo (attraversamenti sotterranei e arerei, pozzetti, distributori automatici tabacchi, cabine elettriche, telefoniche, ecc.)
per superfici > mq. 0,50

mq

€ 36,00

€ 30,00

€ 24,00

Accessi uso agricolo:
- fino a  Ha 3 di superficie
- da Ha 3 a Ha 10
- oltre Ha 10

ove dal certificato di iscrizione alla CCIAA risulti lo svolgimento di attività commerciale aperta al pubblico

Non si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A

mq
mq
mq











Non applicabile


€12,00
€18,00
€24,00



c.m.1,5





€8,50
€11,00
€14,50



c.m.1,5






Accessi civile abitazione:
- per unica unità immobiliare
- da 2 a 5 unità immobiliari - oltre 5 unità immobiliari
- con parcheggio privato oltre 200 mq

Non si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A

mq

mq
mq






Non applicabile

€25,50

€30,00
€30,00

c.m.1,2




€18,00

€23,00
€28,00

c.m.1,2




Accessi industriali, commerciali, artigianali:
- con parcheggio oltre 100 fino a mq 200
- con parcheggio oltre mq 200

Non si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A

mq









 

Non applicabile




€30,00

c.m.1,4

c.m.1,8





€24,00

c.m.1,4

c.m.1,8






 

Tipo di occupazione

Unità di misura

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Accessi impianti carburanti con:
- fronte da mt. 25 - 30
- fronte da mt. 60 (due corsie)
- fronte da 100,70

per occupazione terreno demaniale di pertinenza stradale

Moltiplicatore per servizi rivolti al mezzo ed alla persona
a) con bar
b) con ristorante
c) con albergo
d)con officina/gommista
e) con lavaggio

Il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza della strada di cui all’allegato A si applica alla superficie demaniale occupata limitatamente ai primi 100 mq

fisso
fisso
fisso


mq














Non
applicabile
Non applicabile
€ 720,00

€ 30,00



c.m.1,2
c.m.1,4
c.m.1,6
c.m.1,3
c.m.1,3







€360,00
€480,00
€600,00


€ 20,50



c.m.1,2
c.m.1,4
c.m.1,4
c.m.1,3
c.m.1,3






€360,00
€480,00
€600,00


€ 16,00


c.m.1,2
c.m.1,4
c.m.1,2
c.m.1,3
c.m.1,3




Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi pubblici 







Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti  il suolo per posa di tubazioni e / o infrastrutture effettuate da società diverse dal gestore di servizi pubblici fino a ml. 20,00 

Per pose continue, per la parte superiore a ml. 20,00


€ 36,00 mq










€ 36,00 mq










c.m.0,10


Comuni con popolazione >20.000 abitanti = € 0,650 Comuni con popolazione < 20.000 abitanti = € 0,770




€ 30,00 mq










c.m.0,10



Comuni con popolazione >20.000 abitanti = € 0,650 Comuni con popolazione < 20.000 abitanti = € 0,770 




€ 24,00 mq









c.m.0,10



Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi di telefonia mobile

mq

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Occupazioni permanenti con antenne realizzate da Soc. erogatrici di servizi di telefonia mobile


€ 4.800 ad antenna

€ 4.800 ad antenna

€ 4.800 ad antenna

Insegne di esercizio in aderenza, e non,  a edifici visibili dalla viabilità pubblica

Fino a mq 3,00


Oltre a mq 3,00

€ 24,00/mq




€ 14,50/mq
per ogni mq. o frazione in più

€ 18,00/mq




€ 12,00/mq
per ogni mq. o frazione in più

€ 12,00/mq




€ 8,50/mq
per ogni mq. o frazione in più

Pre-insegne (freccia)

Non si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A

Cadauna

€ 96,00

€ 72,00

€ 48,00

Cartelli pubblicitari











Coefficienti riduttori
- su proprietà privata
- su impianti di servizio, solo nel caso in cui siano contenitori di messaggi pubblicitari, segnali di cui all’art.47 comma 7, art.134 e 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada


Incremento per la presenza della controventatura (per impianti collocati su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio)

Fino a mq. 3,00

Da mq. 3,00 a mq. 4,50

Oltre mq. 4,50












































€ 180,00



€ 240,00



€ 360,00












c.m.0,70
c.m.0,30




















€ 60,00










€ 84,00



€ 120,00




€ 180,00









c.m.0,70
c.m.0,30





















€ 36,00








€ 60,00



€ 90,00


€ 120,00











c.m.0,70
c.m. 0,30




















€ 36,00









Coefficienti moltiplicatori comuni a tutte le tipologie

Incremento per impianti luminosi

Incremento per impianti bifacciali








c.m.1,25


c.m.1,5







c.m.1,25


c.m.1,5





c.m.1,25


c.m.1,5

Oneri per la rimozione di impianti pubblicitari

- plinto fondazione

- palina di sostegno

- preinsegna

- cartello pubblicitario
a) con superficie <= fino a mq.3,00 incremento per controventatura b)con superficie > di mq.3,00 incremento per controventatura

- insegne di esercizio
a) su struttura propria
b) in aderenza con sup. fino a mq.3,00
c) in aderenza con sup. > mq.3,00

Cadauno


Cadauna


Cadauna




















€ 120,00


€ 120,00























€ 120,00


€ 120,00


€ 54,00





€ 336,00
€ 336,00
€ 600,00
€ 900,00





€ 420,00
€ 456,00
€ 600,00






 



€ 54,00





€ 336,00
€ 336,00
€ 600,00
€ 900,00




€ 420,00
€ 456,00
€ 600,00




 

Allegato B2

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE – Tariffe mq/giorno 

 

Tipo di occupazione

Unità di misura

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo (attraversamenti sotterranei e arerei,  armadi, pozzetti, distributori automatici, tabacchi ,tende o simili)

mq

€ 3,60

€ 2,40

€ 1,50

Accessi uso cantiere
Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg. 90 si applica sul  canone ottenuto una riduzione derivante dall’applicazione del c.m. 0,50  

mq

€ 3,60

€ 3,60

€ 1,50

Esercizio attività edilizia
Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg. 15 si applica sul  canone ottenuto una riduzione derivante dall’applicazione del c.m. 0,50
Non si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A

mq

Non applicabile

€ 1,80

€ 1,20

Banchi per vendita ambulante e prodotti agricoli
Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg. 15 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall’applicazione del c.m. 0,50 

mq

Non applicabile

€ 0,60

€ 0,30

Manifestazioni sportive culturali e politiche

mq

Non applicabile

€ 0,60

€ 0,30

Installazione giochi, attrazioni e divertimenti di spettacoli viaggianti
Nel caso di occupazione per periodo superiore a gg. 15 si applica sul canone ottenuto una riduzione derivante dall’applicazione del c.m. 0,50 

mq

Non applicabile

€ 1,20

€ 0,60

Occupazione sopra il suolo e sotto il suolo stradale per condutture ed allacciamenti di utenze a reti di erogazioni di servizi pubblici 

mq

€ 3,00

€ 1,80

€ 1,20

Occupazioni con sovrappassi e sottopassi

mq

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,10

Cartelli pubblicitari, stendardi, locandine, striscioni per ciascuna faccia di impianto (compresi quelli relativi a campagne pubblicitarie nelle aree di servizio)

Fino a mq. 3,00

Da mq. 3,00 fino a mq. 4,50

Oltre mq. 4,50 

€ 1,20




€ 2,40




€ 3,60



€ 0,40



€ 0,50



€ 0,90 


€ 0,30



€ 0,40



€ 0,50


Per i rimborsi spese delle rimozioni si applicano le tariffe di cui all’allegato B1





ALLEGATO C - Norme tecniche 

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali (provinciali), si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 ( Codice della Strada)e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 ( Regolamento di Attuazione) e successive modifiche ed integrazioni , nonché  quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia.

Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell’Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento  con il quale, a discrezione dell’Amministrazione, viene consentito al privato l’esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti,  che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come:

• apertura o modifica di accessi, o diramazioni;

• apertura accessi ad impianti carburanti;

• tombatura fosse laterali;

• occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;

• installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia.

Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

Necessitano di preventiva autorizzazione opere come:

• realizzazione di recinzioni e muri di cinta;

• piantumazioni di qualsiasi tipo;

• installazione mezzi pubblicitari in aree private;

• scavi e depositi di qualsiasi tipo;

• occupazioni con palchi , banchi di vendita ed altro.

Necessitano di Nulla-Osta tecnico:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati , compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R.  n.495 e succ.);

- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;

- pensiline per attesa mezzi di linea;

- installazioni di postazioni autovelox;

- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;

- tutte le autorizzazioni e concessioni   di opere effettuate all’interno dei centri abitati  di cui all’art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Sono, ancora, soggette a comunicazione all’Amministrazione  Provinciale  tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all’interni di P.R.G. .

Si considerano permanenti le seguenti opere:

1. chioschi, edicole, casotti e simili;

2. pensiline, vetrine portanti pubblicità;

3. passi carrabili che interessino strade o marciapiedi;

4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti , quali acqua, gas, energia elettrica e simili;

5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;

6. occupazione  di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;

7. occupazione suolo e sottosuolo  di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano occupazioni temporanee  quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità , facendo salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico  interesse o per sopravvenute esigenze. 

Si riassumono nelle seguenti:

1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;

2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;

3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;

4. parchi divertimento per spettacoli viaggianti;

5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all’esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali;

6. pali portainsegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili

7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati , eccedenti  le aree già occupate;

8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

Condizioni e durata

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap.

Nel disciplinare di concessione o  autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento , nonché la durata dello stesso ed l’ammontare del canone.

Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate opposizioni, in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento. 

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle concessioni per occupazioni di uso privato può determinarsi in massimo 29 anni .

La validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni, dalla data del rilascio.

La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate salvo diritti di terzi  e con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse , con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche , imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze  rimane, sempre, a carico del concessionario:

Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi,  fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amm.ne Prov.le.

L’inottemperanza alle prescrizioni  impartite nel provvedimento di  concessione o autorizzazione , può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.


Accessi diramazioni e recinzioni

Nel rilasciare i permessi di accesso si adotterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare  ad ogni proprietà; qualora ricorrano le condizioni  di cui all’Art.22, comma 9, del C.d.S. l’autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente alla realizzazione delle opere particolari previste nell’art. citato.

In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati.

Il rilascio dell’autorizzazione  per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura  è subordinata anche alla realizzazione di parcheggi .

Le autorizzazioni saranno rilasciate con l’obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere necessarie, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico della strada, né le caratteristiche plano-altimetriche.

Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l’apporto di materie o acque sulla sede stradale.

L’apertura di nuovi accesi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità , anche interna.

Dovrà, inoltre, essere garantita sufficiente visibilità, sia all’interno  che all’esterno dei centri abitati, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione dell’accesso;

- estratto di mappa catastale;

- stralcio urbanistico;

- planimetria d’insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell’accesso;

- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50. comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell’accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;

- relazione tecnica;

- documentazione fotografica;

- eventuale concessione edilizia;

- copia dell’autorizzazione precedente, in caso di modifiche;

- attestazione del versamento per spese di segreteria e sopralluogo.

 

Condutture longitudinali e trasversali aeree

Le condutture  aeree sono soggette alle norme previste all’art.66 del D.P.R. 495 , precisando che il franco di sicurezza indicato al comma 9 , viene richiesto, per le strade regionali, di mt. 1,00 , mentre l’altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è di mt.7,00.

La Regione si riserva, attraverso le Province competenti, la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all’art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;

- planimetri, scala adeguata, con riportato l’intero tracciato  della linea aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, la collocazione dei sostegni,  gli attraversamenti e le relative progr.ve km.che;

- sezioni in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l’altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;

- relazione tecnica, con  motivazioni in caso di richiesta di deroga dalle norme di cui all’art.66;

- documentazione fotografica.


Condutture sotterranee longitudinali e trasversali - allacciamenti

L’uso del suolo stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti o altri impianti, viene consentita solo in caso di assoluta necessità, quando è stata riscontrata la materiale impossibilità  di provvedere diversamente.

Le condutture in percorrenza dovranno essere collocate in corrispondenza delle cunette stradali  e solo quando particolari condizioni lo  rendano necessario potranno essere autorizzate in banchina o sotto il piano viabile.

La profondità, rispetto alla quota del piano viabile, dell’estradosso dei manufatti a protezione dei tubi, se posti sotto la carreggiata,  sia negli attraversamenti che nelle percorrenze, non può essere inferiore a mt.1,00.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le condutture in attraversamento devono essere posizionate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunning, , e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

La Regione/Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di trasferire in altra sede le condutture e gli impianti; i termini per le modalità di esecuzione e le spese relative sono preventivamente concordate tra le parti.

Tra la Regione/Provincia ed i maggiori Enti preposti alla erogazione e gestione di servizi, ENEL, TELECOM , AZIENDE GAS, ecc., possono essere stipulate convenzioni  che prevedano particolari condizioni. 

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;

- planimetria, scala adeguata, con riportato l’intero tracciato  della percorrenza , con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine,  gli attraversamenti, gli allacciamenti e le relative progr.ve km.che;

- sezioni trasversali, in scala adeguata, in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l’esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle tubazioni, la sezione di scavo da eseguire, oltre all’indicazione delle quote della strada e del terreno, inclusi i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d’arte;

- sezioni longitudinali, scala adeguata, per pose di servizi in attraversamento o allacciamento, con  le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell’opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;

- relazione tecnica; 

- documentazione fotografica.

Per gli impianti di pubblica illuminazione occorre indicare la esatta progr.va km.ca di ogni singolo punto luce , con numero sufficiente di  sezioni trasversali per rappresentare la variazione dello stato dei luoghi dalla quale devono risultare la distanza dei pali dal piano viabile e  l’altezza degli stessi rispetto alla quota dello stesse p.v.

Devono inoltre essere prodotti calcoli di verifica statica  delle fondazioni e dei pali



Muri di sostegno

- Planimetria catastale 1:2000;

- Planimetria d’insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall’opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l’estesa, in ml, dell’opera da realizzare sul fronte strada;

- Il confine della proprietà e la distanza dell’opera da realizzare dal confine di proprietà stradale.

- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada  ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente;

- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;

- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell’avvenuto deposito al Genio Civile;

- Titolo di proprietà;

- Documentazione fotografica;

- Relazione tecnica.


Recinzioni

- Planimetria catastale con evidenziati i confini della proprietà;

- Planimetria d’insieme, stato attuale-modificato e sovrapposto, 1:200/1:100, con indicazione della strada, progressiva Km.ca di inizio del lotto, estesa sul fronte strada

della zona interessata dalla richiesta;

- Sezione trasversale, stato attuale e modificato, con indicata l’altezza della recinzione e    distanza della stessa dal confine di proprietà stradale;

- Presenza di eventuale accesso alla proprietà dalla strada regionale o provinciale ed autorizzazione dello stesso.


Occupazione permanente suolo ( camerette, pozzetti Telecom-cabine Enel-installazione antenne telefonia-installazione edicole, pensiline, ecc.)

- Planimetria catastale con indicazione dell’area della quale si chiede l’occupazione;

- Planimetria d’insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata , l’area da occupare e la relativa superficie e l’esatta progressiva km.ca della localizzazione;

- Sezione trasversale  che rappresenti l’ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;

- Relazione tecnico descrittiva;

- Titolo del richiedente;

- Documentazione fotografica;


Occupazione temporanea ( attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.)

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l’ubicazione del area di cui si chiede l’occupazione ed il confine della proprietà privata;

- Planimetria d’insieme, con evidenziata la superficie di suolo pubblico di cui si chiede l’uso, l’ esatta progr.va Km.ca dell’area interessata dall’intervento richiesto;

- Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell’area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare e sua posizione rispetto  al piano viabile;

- Periodo  per il quale si chiede l’occupazione espresso in giorni;

- Documentazione fotografica.


Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi

Nelle more della redazione, da parte del Ministero competente,  delle norme funzionali e geometriche per la costruzione dei servizi relativi alle strade, come previsto dal vigente C.d.S., per il rilascio delle concessioni per tali servizi, con il presente regolamento si adottano, in accordo con la legislazione regionale, le norme ed i criteri  vigenti per le strade statali,   individuando le seguenti classificazioni:

a- Stazioni di servizio in fregio a strade a quattro corsie;

b- Stazioni di servizio in fregio a strade a due corsie;

c- Stazioni di rifornimento con o senza gasolio.

Le distanze da rispettare, sulla stessa direttrice di marcia,  per la realizzazione di nuovi impianti, o per mantenere ed adeguare quelli esistenti, sono quelle indicate nella la DCR n° 359 del 26.11.1996 come modificata dalla DCG n° 99 del 29 febbraio 2000, dalla DCR n° 112 del 22.05.01, dalla DCR n° 201 del 23.12.02 e dal Regolamento d’attuazione della L.R. n° 19 del 24.03.04 approvato con DPGR n° 42/R del 02.08.04 in relazione alle classi di appartenenza dei Comuni, al numero minimo di impianti per ogni Comune ed al  livello di urbanizzazione della zona in cui l’impianto ricade.

La distanza da rispettare per le singole correnti di traffico nel caso di strade a quattro corsie è stabilita in  Km. 15 ai sensi di quanto previsto dall’Art. 6, co. 5 del sopracitato regolamento.

E’ vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti:

- in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a mt.95 ( ridotta a mt.12 nei centri abitati) misurati dall’estremità dell’accesso più vicino;

- lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a mt.300;

- in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;

- a distanza inferiore a mt.95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a mt.100.

Per le strade a quattro corsie e per gli itinerari internazionali la distanza sopra indicata rimane individuata in mt. 150.

La distanza di sicurezza  dall’imbocco e dall’uscita delle gallerie rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in mt.150, e per le quattro o più corsie e itinerari internazionali in mt. 300.

Gli accessi su strada per impianti carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione alla tipologia dell’impianto.

Sull’aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l’insegna su palo indicante il logo della società , o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali.


E’ consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l’altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un’altezza di mt. 0,70.

La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure per i sostegni della pensilina, è di mt.3,00 dal confine della proprietà stradale.

La pavimentazione dei piazzali  a servizio degli impianti deve essere, per qualità , tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi  che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale.

La pavimentazione della area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia.

Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse.

E’ vietato in ogni caso lo scarico ed il convogliamento delle acque di qualsiasi genere provenienti dall’impianto, nelle opere di presidio idraulico della strada.

E’ vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia, contemporaneamente, accessi su due o più strade pubbliche.

I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati  a servizio di altre attività.

Stazioni di servizio su strade a quattro corsie – tipologia

Ferme restando le indicazioni di cui alla tipologia precedente relativamente alle caratteristiche del servizi offerti, al fine di evitare il taglio di corsia da parte degli automezzi in transito sulla carreggiata opposta a quella dove è ubicato l’impianto, per le strade prive di spartitraffico centrale, e per garantire comunque più elevati standard di sicurezza per quelle dotate di barriera invalicabile centrale, il fronte su strada  per tali impianti deve essere dotato oltre che di corsie di decelerazione ed accelerazione, rispettivamente di lunghezza minima pari a mt.75 e 90, di aiuola antistante estesa per l’intera lunghezza del fronte dell’impianto stesso ( da definire – attuale mt. 100,70) in modo tale da realizzare percorsi unidirezionali, secondo lo schema predisposto dalla Provincia. 

Il raccordo tra il piazzale dell’impianto e le corsie di cui sopra dovrà essere realizzato con curva circolare  bicentrica avente raggi di mt.50 e mt.10 rispettivamente. Il punto di tangenza tra tale raccordo e le corsie, indicato nello schema, è il punto da cui devono essere misurate le distanze minime dai punti singolari precedentemente richiamati

Nell’ambito di tali stazioni devono essere previste aree separate per la soste delle vetture e dei mezzi commerciali.

Stazioni di servizio su strade a due corsie – tipologia

Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell’area,  tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli.

Gli accessi saranno di lunghezza pari a mt.15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di mt.30.Il ciglio verso strada dell’ aiuola, di larghezza minima di mt. 0,80 e massima mt. 1,50, deve essere ubicato, di norma,  a non oltre mt. 2,00 dal ciglio bitumato della strada  ed in allineamento con gli arginelli stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale.

Sul piazzale possono essere installati gli erogatori, i serbatoi, la pensilina, impianto di lavaggio, chiosco prefabbricato della superficie massima di mq. 26 ? compreso servizi igienici, per ricovero gestore  e per attività inerenti la vendita dei carburanti e oli lubrificanti.

Tali tipologie possono essere integrate, al di là della fascia inibita alle edificazioni, D.M. 1.4.68 nr.1404, tutt’ora vigente, da locali adibiti ad officina, bar, ristoranti, motels e comunque attività connesse con l’esercizio del rifornimento  rivolte sia al mezzo che alla persona.

La superficie del chiosco prefabbricato, insistente sulla fascia di rispetto, può essere aumentata di mq 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo per tipo di prodotto.

Stazioni di rifornimento con gasolio – tipologia

Restano invariate le condizioni di cui al punto precedente; si può, però, consentire il potenziamento con gasolio, per sole autovetture,  per tale categoria di impianti se ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitate e nelle zone all’interno delle comunità montane, dove non è possibile, per ragioni geografiche, aumentarne il fronte.

Possono pertanto accedere all’impianto unicamente i mezzi inferiori ai 35 q.li.

Gli erogatori del gasolio possono essere dotati unicamente di self-service a bassa portata.

Stazioni di rifornimento senza gasolio – tipologia

Tali impianti, da installare unicamente sulla viabilità ordinaria,  devono essere realizzati su piazzali aventi fronte su strada di lunghezza compresa tra mt. 25 e 30 , con profondità adeguata,  dotati di due accessi di larghezza compresa tra mt.7,50 e 10 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile di mt.10.

Le caratteristiche e la posizione dello spartitraffico sono le stesse di cui ai punti precedenti.

Il chiosco prefabbricato adibito all’uso precedentemente indicato, dovrà avere una superficie massima di mq.15 compresi servizi igienici.

E’ consentita l’installazione di lavaggio automatico , senza opere murarie in elevazione, se la superficie del piazzale risulti maggiore a mq.500.

Per tale categoria di impianti è vietata la costruzione, o installazione in locali preesistenti, di officine, autorimesse, bar, ristoranti ecc.

Documentazione a corredo della domanda

- corografia  generale con indicazione dell’area;

- planimetria catastale con evidenziata la proprietà del richiedente e certificato catastale;

- titolo di proprietà o disponibilità dell’area;

- planimetria, scala adeguata, dello stato dei luoghi, estesa per almeno mt. 500 sulle quattro corsie, e mt. 200 sulla viabilità ordinaria, con evidenziata l’ubicazione dell’impianto e gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti;

- pianta particolareggiata e quotata, stato attuale e modificato, dell’impianto e degli accessi, scala 1.200, con riportato oltre ai fabbricati esistenti o previsti, lavaggio, ponte sollevatore, numero ubicazione capacità dei serbatoi, numero e tipo di erogatori, proiezione pensiline;

- sezioni trasversali, stato attuale e modificato, dell’area interessata, compresa la sede stradale e sue pertinenze, scala 1:200,  in corrispondenza dell’asse dell’impianto e degli accessi;

- profilo longitudinale del tratto di strada interessato dall’intervento per un’estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi;

- schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall’area dell’impianto, con  indicate tipo e diametro delle tubazioni e collocazione rispetto alla quota del piano viabile;

- documentazione fotografica;

- particolari delle opere che si intendono  eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie;

- progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all’interno dell’area,

- copia conforme della concessione edilizia;

- copia conforme della autorizzazione petrolifera 

- relazione tecnico-descrittiva. 


Impianti pubblicitari

La disciplina della pubblicità sulle strade in gestione alla Provincia di Firenze si applica nel rispetto delle  disposizioni previste dall’art. 23 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495.


Definizione mezzi pubblicitari

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici , completa di eventuali simboli e marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze  accessorie della stessa.

Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare , su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o  luce indiretta.

Si considera striscione o locandina o stendardo l’elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidezza propria e  mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto , le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Si identifica  impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell’ambito dell’arredo urbano o stradale ( fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti ( incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta,

Si considera impianto pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che attività non individuabile nelle precedenti definizioni; può avere sia luce propria che indiretta.


Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e i mezzi pubblicitari citati all’art. 1 , ubicati fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie di mq. 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie massima di mq.  20,00.

All’interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

La superficie di  insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell’immobile sia superiore a mq. 100,00 ,  può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq . 50,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l’osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell’uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina  stradale misurata nella sezione corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il  massimo di mt. 1,50x0,30.

E’ ammesso il collocamento, su un’unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e colori di fondo.

La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell’olio extravergine e dei prodotti  agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge  Regionale nr. 45 del 5.8.2003.


Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

I cartelli, i mezzi pubblicitari  e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente  né di  intensità superiore a 150 lumen al mq; 

non devono in alcun caso provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose in genere, ad accezione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata  particolare attenzione nell’uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde.

In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 ml, l’uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di mt.15,00 dal limite esterno della carreggiata.

La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici


Preinsegne  

Le preinsegne devono essere installate  nel raggio di km 5 dalla sede dell’attività  cui si riferiscono.

È consentita di collocare, su unico sostegno, fino a 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche con esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere  le caratteristiche colorimetriche di cui al disciplinare tecnico indicato all’Art. 79, comma 8, del DPR 495/92; in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali ( verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

E’ ammesso il collocamento di una sola  preinsegna per senso di marcia o in alternativa una bifacciale in corrispondenza dell’intersezione  che conduce all’attività.


Segnali turistici e di territorio - Servizi utili

I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni utili devono essere conformi a quanto riportato negli Art. 134 e 136 del DPR 495/92; per quanto riguarda i segnali di indicazione di attività  industriali, artigianali o commerciali, fuori dei centri abitati, si devono utilizzare  unicamente segnali che indichino collettivamente la zona; le singole attività  ed  insediamenti dovranno essere indicati esclusivamente all’interno della “ zona artigianale”, “ zona industriale” o “ zona commerciale”.

Tali segnali ( fig. II 296 DPR 495) possono essere inseriti  su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

I segnali dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate agli Art. 78, comma 2 e 3, Art.  92, Art. 125  ed Art. 128 del D.P.R. 495/92.

I soggetti diversi dall’Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest’ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente capoverso.

E’ consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare  ubicazione  isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l’impiego di segnali di indicazione di “attività singola” con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna altra forma di indicazione della località  sede dell’attività e solo  quando l’azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione.

Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere istallato unicamente  sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso.

I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, Art. 136 del Regolamento,  devono essere installati in prossimità del servizio stesso, , salvo che il cartello sia integrato da una freccia  indicante  la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso.

E’ vietato l’abbinamento ai segnali citati di qualsiasi forma pubblicitaria, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.

L’eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale “impianto pubblicitario” e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell’Art. 23 del C.d.S.    


Ubicazione e distanze

L’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall’Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. e nel rispetto di quanto riportato nell’allegato E, parte integrante del presente regolamento.

Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell’Art. 23 del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapedonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51.

Lungo le strade la Provincia si riserva , in via prioritaria, la facoltà di installare manufatti che per caratteristiche e tecniche di progettazione e funzionamento, assolva alla duplice funzione di  “spazio pubblicitario” ed “ impianto pubblicitario di servizio”, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.

I segni orizzontali sono consentiti:

- nell’ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;

- lungo il percorso  di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo  di svolgimento dell’iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio  possono essere  collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all’8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade tipo C o F, e pari al 3% per strade tipo  A e B, a condizione che tali impianti  non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed accessi.


Concessioni Autorizzazioni Nulla-Osta

L’installazione  di mezzi pubblicitari lungo ed in vista le strade regionali e provinciali è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Il soggetto interessato all’autorizzazione deve presentare domanda alla Provincia corredata dagli allegati indicati nelle presenti norme tecniche .

Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto.

La collocazione di impianti pubblicitari in fregio a strade regionali e provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, formalmente delimitati  secondo le disposizioni di legge, è subordina alla autorizzazione del Comune previo Nulla-Osta della Provincia.


Divieti

La posa in opera di cartelli e mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati , è sempre vietato nei seguenti casi:

sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade ( si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all’esercizio operativo della viabilità);

sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;

in corrispondenza di intersezioni;

lungo l’intero sviluppo di curve  planimetriche con raggio inferiore a mt. 250, compreso l’area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;

sui ponti e sotto i ponti;

sui sottopassi e cavalcavia sia stradali che ferroviari, nonché sulle relative rampe di raccordo;

sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza e sui pannelli fonoassorbenti;

nelle zone soggette a dissesto idrogeologico .

Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Non è consentita l’installazione  di messaggi tesi a pubblicizzare la disponibilità di spazi pubblicitari quali “ spazio libero”, “ per questa pubblicità telefonare……”, ecc.


Vincoli culturali ed ambientali

Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all’interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso. 


Targhe identificative

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato , ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere 

Fissata in modo permanente, a cura e spese  del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

Amministrazione rilasciante;

Titolare concessione;

Numero e data della concessione;

Strada,  progr.va km.ca e lato (dx/sx);

Data di scadenza.

Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volte che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Documentazione a corredo della domanda

- Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progr.va km.ca del luogo nel quale si chiede di installare il cartello; 

- Planimetria d’insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le  distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;

- Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;

- Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l’area interessata dalla richiesta non rimane  sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell’Ente preposto alla tutela del vincolo;

- Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;

- Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto;

- Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000,  di stabilità del manufatto;

- Titolo del richiedente;

- Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori,  figure o eventuale logo della attività;

- Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia;

- Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;

- Eventuale copia dell’autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio.

Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto.

ALLEGATO D – DISTANZE  MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBLICITARI – VERSIONE MODIFICATA

Mt. 3, 00 dal limite della carreggiata o dall’esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;

Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;

- Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art. 104/123);

- Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;

- Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione ( art.124/136);

- Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;

- Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt.;

- Mt. 250,00 prima delle intersezioni;

- Mt. 100,00 dopo le intersezioni;

- Mt. 200,00 dall’imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia.


Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse  rispettino le indicazioni di cui all’Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all’asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno  di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra  i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc.


Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia,  una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E’ consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l’installazione di un solo cartello con i numeri utili ( comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km, 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.



Per tutte le tipologie di intervento dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda  corredata di  elaborati grafici prodotti in 3 copie, formato A 4, esattamente quotati in ogni parte del progetto; tali elaborati progettuali saranno   sottoscritti dal proprietario e da un tecnico abilitato alla professione che ne attesti la conformità ai luoghi.

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