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Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori
Art. 1
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Presidente della Provincia, ai mèmbri del Consiglio Provinciale ed ai membri della Giunta Provinciale.
Art. 2
Entro il giorno precedente la convalida il Presidente della Provincia ed i membri del Consiglio Provinciale, ed al momento dell'accettazione della nomina i mèmbri della Giunta Provinciale, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale della Provincia:
1) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) Una dichiarazione concernente la situazione associativa e contenente l'elenco delle associazioni od organizzazioni di cui il Consigliere o Assessore fa parte, con la precisa indicazione, oltre che della natura e degli scopi propri di ognuna, di tutti i dati ed elementi per la relativa individuazione.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non diano il loro consenso, il Consigliere dovrà dichiarare tale eventualità.
Il Segretario Generale provvede ad inoltrare, per i rispettivi adempimenti, al Presidente della Provincia le dichiarazioni rimesse dai membri della Giunta ed al Presidente del Consiglio quelle rimesse dai Consiglieri.
Art. 3
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri Provinciali sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio, e gli Assessori al Presidente della Provincia, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) del primo comma del precedente art. 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell'art. 2.
La dichiarazione di cui al n. 3) del primo comma del precedente art. 2 dovrà essere tempestivamente aggiornata dal dichiarante ogniqualvolta si verificano variazioni.
Art. 4
Entro tre mesi successivi dalla cessazione dall'Ufficio i Consiglieri Provinciali e gli Assessori Provinciali sono tenuti ad inviare, rispettivamente, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) del primo comma del precedente art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.
Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio o al Presidente della Provincia, per quanto di rispettiva competenza, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone.
Si applica il secondo comma dell'art. 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Provinciale di appartenenza e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo.
Art. 5
Le dichiarazioni patrimoniali ed associative indicate, rispettivamente, al punto 1) ed al punto 3) dell'art. 2 dovranno essere effettuate sugli schemi di modulo i cui fac-simile sono allegati al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 6
Entro due mesi dall'adozione del presente regolamento i Consiglieri e gli Assessori in carica, qualora non lo avessero già fatto, devono provvedere agli adempimenti indicati negli artt. 2 e 3.
Art. 7
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'art 2, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia, ciascuno per la rispettiva competenza, invitano l'interessato ad ottemperare assegnandogli un termine di tre mesi.
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'art. 3 il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia, ciascuno per la rispettiva competenza, diffidano l'inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida.
Nel caso di inosservanza dell'invito e della diffida di cui ai precedenti commi il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia, ciascuno per la rispettiva competenza, ne danno notizia al Consiglio Provinciale e ne ordinano la pubblicazione sul Bollettino di cui all'art. 9.
Il nominativo di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al n. 3) del precedente art. 2 viene, altresì, pubblicato all'Albo pretorio per sessanta giorni. Nel caso di ulteriore persistenza il Consiglio Provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, adotterà nei confronti dell'inadempiente provvedimenti di pubblica censura.
Art. 8
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 2, secondo le modalità stabilite nell'art. 9.
Art. 9
Le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 vengono riportate in appositi bollettini pubblicati una volta l'anno a cura dell'Ufficio del Consiglio, per quanto riguarda i Consiglieri, e dell'Ufficio di Gabinetto per quanto riguarda il Presidente della Provincia e gli Assessori.
Negli stessi bollettini sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 2, del primo comma dell'art 3, ovvero del secondo comma dell'art. 4.
I bollettini, depositati rispettivamente presso l'Ufficio del Consiglio e l'Ufficio di Gabinetto, sono a disposizione dei soggetti indicati nell'art. 8 e, contestualmente al deposito, sono pubblicati per via telematica sul sito web istituzionale della Provincia.
