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Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi
Approvato con deliberazione G.P. n. 349 dell'11.10.2001 e successivamente modificato con deliberazioni G.P. n. 144 del 24.04.2002, n. 244 del 06.06.2002, n. 79 del 04.03.2004, n. 358 del 18.10.2004, n. 468 del 14.12.2004, n. 48 del 22.02.2005, n. 272 del 28.07.2005, n. 403 del 14.11.2005, n. 429 del 30.11.2005, n. 415 del 20.11.2006, n. 55 del 23.02.2007, n. 273 del 10.10.2007, n. 58 del 27.3.2008, n. 74 del 30.3.2009, n. 150 del 1.07.2009, n. 173 del 28.07.2009, n. 189 del 08.09.2009 e n. 203 del 06.10.2009, n. 81 del 24.05.2011.
SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi
generali
Art.
1 Oggetto e principi
Art.
2 Poteri di indirizzo degli organi di direzione politica e poteri
amministrativi e di gestione della dirigenza
Capo II
Trasparenza
Art.
2 bis
Trasparenza
Art.
2 ter Organizzazione delle attività inerenti la
trasparenza
TITOLO II SEGRETARIO GENERALE E UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI
Capo I
Segretario Generale
Art.
3 Segretario Generale. Vice Segretario Generale.
Capo II
Uffici di supporto agli organi
Art.
4 Ufficio di Gabinetto, staff del Presidente e Portavoce
Art.
5 Segreterie del Presidente della Giunta e degli Assessori
Capo
III
Strutture
di supporto all’esercizio di funzioni del Consiglio Provinciale
Art.
6 Ufficio del Consiglio Provinciale
TITOLO III LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E LA PERFORMANCE
Capo I
Organi di
direzione e strutture operative
Art.
7 Direttore Generale
Art.
8 Comitato dei Coordinatori
Art.
9 Modelli organizzativi
Art.
10 Dipartimenti
Art.
11 Direzioni di Servizio
Art.
12 Coordinatori
Art.
13 Incarichi dirigenziali
Art.
13bis Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti
Art.
14 Conferimento di posizione organizzativa
Art.
15 Comitato dei garanti
Art.
16 Dotazione organica complessiva e profili professionali; potere di
organizzazione della Giunta
Capo II
Sistemi ed
organi di controllo, misurazione e valutazione
Art.
17 Ciclo di gestione della performance
Art.
18 Soggetti attivi e passivi della
misurazione e valutazione
Art.
19 Valutazione della performance dei dirigenti e degli incaricati di posizione
organizzativa
Art.
19 bis Valutazione della performance del personale
non dirigenziale
Art.
19 ter
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
TITOLO IV MODALITA’
COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO E FORME FLESSIBILI
Art.
20 Ambito di applicazione
Capo I
Principi
comuni e requisiti per la costituzione dei rapporti di lavoro
Art.
21 Forme di accesso
Art.
22 Forme flessibili di rapporto di lavoro
Art.
23 Requisiti generali per la costituzione dei rapporti di lavoro
Art. 24 Prove preselettive
Art. 25 Prove selettive
Art.
26 Valutazione titoli
Art.
27 Avviso di selezione
Art.
28 Contenuto dell’avviso di selezione
Art.
29 Pubblicazione dell'avviso
Art.
30 Domanda di ammissione alla selezione
Art.
31 Modalità di presentazione della domanda e dei documenti
Capo II
Commissioni
giudicatrici
Art.
32 Composizione
Art.
33 Funzionamento ed attività della Commissione
Art.
34 Incompatibilità
Capo
III
Procedure
e prove selettive
Art.
35 Ammissione dei candidati
Art.
36 Calendario delle prove selettive
Art.
37 Modalità di svolgimento delle prove
Art.
38 Modalità di svolgimento delle prove pratico-operative
Art.
39 Valutazione degli elaborati di cui alle prove scritte
Art.
40 Prove orali
Capo IV
Conclusione
delle procedure selettive e assunzione
Art.
41 Approvazione e utilizzo delle graduatorie
Art.
42 Riserve e preferenze
Art.
43 Assunzioni in servizio
Capo V
Reclutamenti
speciali
Art.
44 Assunzioni operate ai sensi dell’articolo 16 della legge
Art.
45 Assunzioni obbligatorie di soggetti disabili
Art.
46 Accesso alla qualifica di dirigente con rapporto a tempo indeterminato
Art.
46-bis Assunzione del lavoratore con passaggio diretto da altra amministrazione
Capo VI
Forme
flessibili di rapporti di lavoro
Art.
47 Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art.
48 Assunzioni a tempo determinato in casi di urgenza
Art.
49 Contratto di formazione lavoro
Capo
VII
Norme
speciali, transitorie e finali
Art.
50 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
Art.
51 Revoca e/o modifica degli avvisi di selezione
Art.
52 (abrogato)
Titolo V INCARICHI
EXTRALAVORATIVI
Art.
53 Ambito di applicazione
Art.
54 Casi di incompatibilità
Art.
55 Limiti all’incompatibilità
Art.
56 Provvedimenti sanzionatori
Art.
57 Cumulo di impieghi
Art.
58 Incarichi professionali
Art.
59 Conferimento di incarichi operato dall’Amministrazione di appartenenza
Art.
60 Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di terzi
Art.
61 Obblighi del dipendente
Art.
62 Obbligo di comunicazione
Art.
63 Norma transitoria e finale
TITOLO VBIS DISCIPLINA
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE
Art.
63bis Oggetto ed ambito di
applicazione
Art.
63ter Presupposti, condizioni e
limiti
Art.
63quater Modalità di conferimento
Art.
63quinquies Conferimento mediante
procedure comparative
Art.
63sexies Criteri per il conferimento
mediante procedura comparativa
Art.
63septies Conferimento diretto
Art.
63octies Motivi di esclusione dal
conferimento degli incarichi
Art.
63nonies Responsabile del
procedimento
Art.
63 decies
Durata del contratto
Art.
63undecies Corrispettivi degli
incarichi
Art.
63duodecies Limite massimo di spesa
annuo per incarichi di collaborazione
Art.
63terdecies Verifica dell’esecuzione
del contratto
Art.
63quattuordecies Valutazione dell'uso
e della gestione degli incarichi
Art.
63 quindecies Pubblicità
TITOLO VI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Capo I
Principi
Art.
64 Contenuto del titolo e competenze
Art.
65 Principi di quadro normativo
Art.
66 Individuazione delle competenze per i procedimenti ed i provvedimenti
disciplinari
Art.
67 (abrogato)
Art.
68 Codice di comportamento del dipendente
Art.
69 Pubblicità
Capo II
Procedimento
disciplinare
Art.
70 Sanzioni disciplinari
Art.
71 Contestazione scritta
Art.
72 Riservatezza e garanzie formali
Art.
73 Forme e termini del procedimento disciplinare
Art.
74 Convocazione per
Art.
75 Conclusione del procedimento
Art. 76 Irrogazione delle sanzioni del rimprovero
verbale, del rimprovero scritto o censura, della multa, della sospensione dal
lavoro fino a 10 gg.
Art.
77 Irrogazione delle sanzioni, della sospensione dal lavoro da 11 gg. a sei
mesi, del licenziamento
con preavviso e del licenziamento senza
preavviso.
Art.
78 Ricusazione dell’organo competente a emettere il provvedimento disciplinare
Art.
79 Criteri di irrogazione delle sanzioni. Estinzione del procedimento
Art.
79 bis Sanzioni disciplinari a carico
di dirigenti
Capo
III
Sulle
Impugnazioni
Art.
80 Impugnazione delle sanzioni
Art.
81 (abrogato)
Art.
82 Ricorso al giudice del lavoro
Capo IV
Connessione
tra procedimento penale e disciplinare
Art.
83 Procedimento penale ed effetti sul procedimento disciplinare
Art.
84 Sospensione cautelare
Art.
85 Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
Art.
86 Effetti del procedimento disciplinare
TITOLO VII NORME FINALI
E TRANSITORIE
Art.
87 Entrata in vigore e abrogazioni
REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e principi
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione degli
Uffici e dei Servizi dell’Amministrazione Provinciale di Firenze, in
applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente e conformemente agli
indirizzi contenuti nella deliberazione consiliare n. 19 del
2. L’organizzazione si ispira, oltre che a quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, ai seguenti principi:
a) articolazione per funzioni e
per processi omogenei;
b) flessibilità
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
c) autonomia e responsabilizzazione
del personale anche ai fini del miglioramento della performance, del merito,
della trasparenza e dell’integrità;
d) valorizzazione delle
competenze acquisite e dell’impegno dimostrato, attraverso l’utilizzo degli
strumenti di gestione e di sviluppo delle risorse umane previsti dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare di quello formativo;
e) garanzia delle pari
opportunità.
3. L’organizzazione è funzionale al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) massima soddisfazione dei
bisogni dell’area territoriale di riferimento come individuati ed elaborati in
sede di programma di mandato;
b) attuazione della distinzione
tra compiti politici di indirizzo e controllo degli organi di governo e compiti
di gestione tecnica, amministrativa e contabile dei dirigenti dell’Ente, i cui
obiettivi annuali sono indicati in sede di P.E.G.
unitamente alle risorse loro affidate;
c) misurazione e valutazione
nell’ambito del ciclo di gestione della performance dei risultati conseguiti
dal singolo e dalla struttura di appartenenza;
d) miglioramento
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione dell’Ente e
individuazione a tal fine di indicatori rappresentativi e di forme e modi di visibilità, di controllo
e di autocontrollo;
e) realizzazione di un sistema
di relazioni improntato alla massima collaborazione e flessibilità, anche
promuovendo gruppi di progetto diretti al perseguimento di specifici risultati;
f) garanzia, anche attraverso
il pieno utilizzo dei sistemi informativi, di flussi di comunicazione sia
interni all’ente che nei confronti dell’utenza attraverso il progressivo
sviluppo di forme di e-government e di e-procurement, con particolare attenzione al massimo
sviluppo della trasparenza ed all’informazione sull’attività dell’Ente e sulla
sua struttura.
4. L’Amministrazione Provinciale di
Firenze, fermo il rispetto dei principi generali e delle norme vigenti,
promuove forme di gestione ottimizzata dei servizi, anche attraverso il
partenariato pubblico-privato, ove la gestione dei servizi risulti
specificamente adeguata ai compiti da svolgere e presenti economicità di spesa.
Art. 2
Poteri di indirizzo degli organi di direzione
politica e poteri amministrativi e di gestione della dirigenza
1. Gli organi di
direzione politica esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottano gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti e in particolare:
a) emanano gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo di
carattere interpretativo ed applicativo;
b) determinano gli obiettivi, le priorità, piani, i programmi e le
direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione;
c) individuano le risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
in sede di P.E.G. tra le strutture apicali;
d) deliberano i criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di
terzi;
e) provvedono alle nomine, alle designazioni e agli atti analoghi
ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
2.
3. Ai dirigenti spetta l’adozione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
4. La direzione per obiettivi ed il
sistema di valutazione dei risultati
costituiscono principi informatori per l’organizzazione e l’attività
dell’Ente, nell’ambito di processi di pianificazione legati al programma di mandato
ed al ciclo di gestione della performance.
Capo II
Trasparenza
Art 2-bis
Trasparenza
1.
2.
Essa consiste nell’accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento di pubblicazione sui siti istituzionali
dell’amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità.
3.
La Provincia adegua la propria attività
alla massima trasparenza, sia in ordine alla diffusione di notizie ed
informazioni di pubblico interesse sull’attività dei propri Organi, che
relativamente all’offerta all’utenza ed ai gruppi sociali, Enti ed altre Amministrazioni,
di ogni forma di conoscenza degli atti e delle attività dell’Ente, ai quali è
fornito accesso secondo le modalità e nell’ampiezza individuati nel regolamento
provinciale sull’accesso.
4.
Alla diffusione di notizie ed informazioni
sull’attività degli Organi della Provincia si provvede con le modalità e per i
fini indicati nel “Regolamento delle informazioni sulle attività degli organi
della Provincia”.
5.
Alla pubblicità legale degli atti e dei
documenti che devono essere sottoposti a pubblicazione viene dato corso
attraverso l’Albo pretorio informatico, secondo il disposto dell’art. 32 della L. 69/2009, s.m.i., come recepito all’interno della Provincia di
Firenze. L’Albo pretorio informatico è organizzato per tipologia di atti e
documenti ed è collocato in evidenza nel sito web dell’Ente, in apposita
sezione separata e di diretto accesso dalla homepage.
6.
In
attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza, ed in
particolare del D.Lgs 165/2001, della L.
69/2009 e del D.Lgs 150/2009, viene istituita sul sito web una apposita sezione
denominata “trasparenza, valutazione e merito”, all’interno della quale sono
resi pubblici quanto meno i dati relativi all’organizzazione, al personale, ai
dirigenti, coi rispettivi compiti, al ciclo della performance ed ai relativi
risultati e valutazione.
7.
I
contenuti della sezione di cui al precedente comma 6 saranno oggetto di
costante aggiornamento ed ampliamento.
8.
Nella medesima sezione viene reso
disponibile anche il bollettino annuale della situazione associativa,
patrimoniale e reddituale degli Amministratori, nonché il bollettino annuale
della situazione patrimoniale e reddituale dei Dirigenti, di cui alla L.
441/1982, dell’art. 30 dello Statuto e dell’art. 38 del Regolamento del
Consiglio provinciale e, per quanto concerne i dirigenti, ai sensi dell’art. 17, comma 22,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell’art. 13
bis del presente Regolamento.
9.
In
altre, autonome sezioni del sito web viene dato corso ai diversi oneri di
pubblicazione previsti da normative di settore, con particolare riguardo, ma
non solo, alle disposizioni in materia di comunicazione, di ambiente, di
privacy, di gestione delle opere pubbliche, di espropri, di società partecipate
e relativamente alle procedure concorsuali dell’Ente.
10.
L’organo
di indirizzo politico-amministrativo della Provincia adotta entro il 31 gennaio
di ogni anno il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed i suoi
aggiornamenti annuali, contestualmente al Piano della Performance. Esso viene
pubblicato nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito
istituzionale della Provincia e contiene le modalità, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative
volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura
dell’integrità. Contiene, altresì, la designazione di un dirigente, che sia
referente del processo di formazione, adozione ed attuazione del Programma, del
processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a
garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo
della cultura dell’integrità. Tale designazione è rilevante anche ai fini
dell’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla normativa per il
caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione. All’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) compete
l’attività di impulso e di attestazione dell’attuazione del Programma
triennale.
Art. 2-ter
Organizzazione delle attività inerenti la trasparenza
1.
Al fine di assicurare una gestione
coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line e dei processi
redazionali dell’Amministrazione, l’Ente si
dota, individuandolo tra i soggetti coinvolti nel processo di produzione dei
contenuti, di un Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti
del sito web istituzionale (RPP) e di un responsabile della conservazione dei
documenti digitali. In assenza di nomina espressa, la funzione è assunta
direttamente dal vertice della struttura organizzativa dell’Amministrazione.
2.
Il RPP deve garantire una gestione
coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi
redazionali dell’Ente. Egli deve raccogliere, altresì, le segnalazioni inerenti
la presenza di contenuti obsoleti ovvero la non corrispondenza delle
informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.
Deve altresì interagire con facilità con chi ricopre il ruolo di gestore
operativo della pubblicazione.
3.
I Dirigenti restano responsabili della tempestiva
comunicazione di ogni atto, notizia o informazione comunque definita,
rientrante nelle specifiche competenze per materia, che possa essere rilevante
ai fini dell’implementazione o dell’aggiornamento dei contenuti del sito web,
nonché della relativa validazione contenuto.
4.
Al fine di garantire il pieno rispetto
della normativa in materia di accessibilità informatica, ai sensi dell’art. 9
del DPR 75/2000, viene nominato, tra i dirigenti in servizio presso
l’Amministrazione provinciale, il Responsabile dell’accessibilità informatica.
In assenza di specifica designazione, la funzione fa capo al Dirigente della
Direzione al cui interno sono collocati i Sistemi Informativi. Egli costituisce
il punto di riferimento dell’Ente per tutte le attività finalizzate ad
assicurare il costante livello di accessibilità e fruibilità del sito web.
Pertanto deve essere coinvolto nel processo di sviluppo del sito medesimo e
deve altresì poter interagire con facilità con chi operativamente e
quotidianamente gestisce la redazione delle pagine.
5.
I soggetti di cui ai commi precedenti sono
coadiuvati nello svolgimento delle loro funzioni dalle altre figure previste da
specifiche normative di settore, come disposto dalle “Linee Guida per i siti
web della P.A.” - anno 2010 –, nelle forme individuate a livello d’Ente.
TITOLO II
UFFICI DI SUPPORTO AGLI
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Capo I
Segretario
Generale
Art. 3
Segretario generale. Vice Segretario generale
1. Il Segretario Generale della Provincia, svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi della Provincia, in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Al Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 97, comma 4 lett. d), del d.Lgs.
267/2000, potranno essere attribuiti, con atto del Presidente, ulteriori
funzioni e incarichi, nonché la responsabilità ad interim di strutture
dirigenziali vacanti, nelle more della loro copertura ai sensi art. 13 del
presente Regolamento.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente fra gli
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali ai sensi della legislazione
vigente.
3. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, sarà coadiuvato da un Vice-Segretario che lo sostituisce in caso di
assenza, di impedimento o di vacanza del
posto.
4. Per l’assistenza al
Consiglio Provinciale, oppure in caso di assenza prolungata o vacanza del
posto, il Segretario Generale può essere sostituito anche da un Vicario.
5. Il Vice Segretario Generale ed il Vicario sono nominati
dal Presidente fra il personale con
qualifica dirigenziale in servizio presso l’Amministrazione Provinciale,
sentito, se nominato, il Segretario Generale.
Capo II
Uffici di
supporto agli organi
Art. 4
Ufficio di Gabinetto, Staff del Presidente e
Portavoce
1. Il Presidente della Provincia dispone di un Ufficio di
Gabinetto, di uno Staff e di un portavoce.
2. Il capo di gabinetto può essere scelto tra il personale
dirigenziale a tempo indeterminato della Provincia oppure da personale
proveniente da altri enti pubblici o privati comunque in possesso di comprovati
requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Parimenti i
componenti dello staff del Presidente potranno essere scelti fra personale
dirigenziale o direttivo oppure provenienti da altri enti pubblici o privati in
possesso di comprovati requisiti professionali.
3. Nel caso in cui l’Ufficio di Gabinetto sia diretto da
personale non dipendente dell’ente individuato dal Presidente, il relativo
rapporto di lavoro sarà disciplinato da contratto a tempo determinato di durata
non superiore a quella del mandato amministrativo e che comunque si risolve di
diritto con la cessazione dell’incarico del Presidente. Il trattamento economico
non potrà essere superiore di quello previsto dal C.C.N.L.–
Area Dirigenza, comprensivo della retribuzione di posizione nella misura
massima e di risultato.
4. Il responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente,
per tutta la durata dell'incarico, non può essere titolare di nomine o
designazioni da parte della Provincia di Firenze.
5. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e per
l’attuazione di progetti specifici è istituito un Ufficio di Staff del
Presidente. Con delibera della Giunta Provinciale viene determinata la
composizione numerica, i requisiti per la nomina e la tipologia di rapporto
giuridico nonché gli importi economici che potranno essere corrisposti ai
componenti dello Staff. I componenti della Giunta Provinciale d’intesa con il
Presidente potranno avvalersi dell’ausilio tecnico fornito dallo Staff.
6.
7. Il Presidente può altresì fare ricorso, per l’esercizio
delle proprie funzioni, ad un proprio portavoce.
8. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della
legge n. 150/2000, il “capo ufficio stampa” è posto alle dirette dipendenze del
Presidente della Giunta provinciale.
Art. 5
Segreterie
del Presidente della Giunta e degli Assessori
1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, formula
apposite direttive circa la composizione numerica delle segreterie.
2. Il Presidente della Giunta nomina il soggetto preposto al ruolo
di Responsabile Coordinatore della propria segreteria.
3. All’eventuale copertura del predetto posto con personale
esterno all’ Ente si provvede con contratto
a tempo determinato , ai sensi dell’ art. 90 del TUEL ovvero , se
dipendente da altra amministrazione, collocato in posizione di comando o in
aspettativa.
4. L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del
responsabile dell’ Ufficio di segreteria del Presidente è determinato dalla
Giunta con propria deliberazione, comunque in misura non superiore a quello
spettante ai funzionari di cat. D3 con
integrazione di ulteriore unico emolumento omnicomprensivo ai sensi dell’ art.
90 comma 3.
5. Ogni Assessore si avvale del supporto di una segreteria. Il
personale ad essa assegnato dipende funzionalmente dal relativo Assessore.
6. Il personale è scelto, su indicazione del Presidente e/o dell’Assessore
interessato, prioritariamente tra i dipendenti dell’Ente. Nel caso ciò non sia
possibile il Presidente ed i membri della Giunta potranno avvalersi, nel
rispetto della disciplina vigente, di personale dipendente di altra
amministrazione in posizione di comando o di personale esterno.
7. Il personale esterno assunto ai sensi dell’art. 90 del TUEL,
previa deliberazione della Giunta, con contratto a tempo determinato regolato
dal CCNL del personale degli Enti Locali viene inquadrato sulla base dei
requisiti previsti per l’accesso nel pubblico impiego e comunque in categoria
non superiore alla categoria D posizione economica D1, fatto salvo quanto
previsto al comma 4 per il Responsabile Coordinatore della Segreteria del
Presidente.
8. L’eventuale ricorso a personale esterno per la segreteria del
Presidente e degli Assessori, nei termini sopraindicati, non potrà comportare
un incremento della dotazione organica .
9. Il personale è assegnato alla Segreterie con provvedimenti di
competenza del dirigente dell’Ufficio di Gabinetto: dovranno essere
salvaguardati i fabbisogni delle strutture di provenienza definiti in sede di
PEG.
10. Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato di
cui ai commi 3 e 7 si risolve automaticamente con la cessazione, per
qualsiasi motivo, del mandato del
Presidente e/o dell’Assessore cui il personale è addetto ovvero qualora venga
meno il rapporto fiduciario.
11. La gestione amministrativa del predetto personale fa capo all’Ufficio
di Gabinetto.
Capo III
Strutture di supporto all’esercizio
di funzioni del Consiglio Provinciale
Art. 6
Strutture di
supporto all’esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale
1. E’ assicurata
l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio Provinciale ai sensi di
quanto previsto dall’art. 38 del T.U. Enti Locali e dall’art. 9 dello Statuto e
dal Regolamento del Consiglio. Alla gestione degli affari del Consiglio
Provinciale e dei suoi organi è preposto apposito Ufficio il cui dirigente
viene nominato dal Presidente della Provincia, d’intesa con il Presidente del
Consiglio; il dirigente nominato dipende funzionalmente dal Presidente del
Consiglio Provinciale.
2. L’incarico di
dirigente dell’Ufficio del Consiglio Provinciale ha durata fino alla scadenza
del Consiglio; può essere revocato dal Presidente della Giunta con proprio
atto, su proposta del Presidente del Consiglio, solo per motivate ragioni
organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di
valutazione di cui al vigente C.C.N.L.
3. Annualmente,
con l’approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di
gestione, nel rispetto della norma dell’art. 9 dello Statuto e di quanto
previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, d’intesa tra il Presidente
della Giunta Provinciale e il Presidente del Consiglio Provinciale, é assegnato
un fondo annuale ed il personale per lo svolgimento delle attività
istituzionali del Consiglio e dei suoi organi. La gestione del fondo è
disciplinata dal Regolamento del Consiglio.
4. Al personale
assegnato alla Segreteria del Presidente del Consiglio si applica la disciplina
di cui all’art. 5, commi 5, 6, 7, 8, 9 e
10; l’Ufficio provvede a dare adeguata pubblicità
agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo.
TITOLO III
LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E LA PERFORMANCE
CAPO I
Organi di direzione e strutture operative
Art. 7
Direttore Generale
1. Ai sensi
dell’art. 45 dello Statuto può essere nominato un Direttore Generale, che cura
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo e sovrintende e
coordina l’attività gestionale al fine di garantire livelli ottimali di
efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e dei servizi
resi alla collettività.
2. Il Direttore
Generale, in particolare:
a) determina i criteri generali per l’organizzazione delle
strutture operative, per la programmazione delle prestazioni di lavoro, per la
definizione degli obiettivi delle singole Direzioni e per il monitoraggio delle
attività;
b) promuove l’innovazione organizzativa, la semplificazione dei
procedimenti amministrativi ed esercita il coordinamento dei poteri di organizzazione
spettanti alla dirigenza;
c) assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle
strutture operative agli obiettivi definiti dalla Giunta e la coerenza delle
scelte organizzative in sede di predisposizione del PEG; elabora il documento
di programmazione triennale del fabbisogno del personale; esprime valutazioni e
pareri al Presidente e alla Giunta sull’impatto degli atti regolamentari, degli
atti di carattere programmatico e degli atti di pianificazione sull’efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione dell’Amministrazione Provinciale;
d) conferisce gli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta
Professionalità ai funzionari di categoria D, sentiti i Coordinatori di
Dipartimento, i Direttori Extradipartimentali e il Direttore del Circondario Empolese Valdelsa, ognuno per la
parte di competenza;
e) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dal Presidente.
Art. 8
Comitato dei Coordinatori
1. Il Comitato dei Coordinatori,
presieduto dal Direttore Generale, è composto dai Coordinatori preposti ai
Dipartimenti previsti dall’art. 9 e dal Segretario Generale. Alle riunioni sono
invitati il Capo di Gabinetto e il Portavoce del Presidente.
2. Il
Comitato del Coordinatori di Dipartimento si riunisce su convocazione del
Direttore Generale con compiti di raccordo, informazione e consultazione ed
esprime parere obbligatorio in merito ai grandi progetti dell’Ente.
Art. 9
Modelli organizzativi
1. Le strutture organizzative fondamentali sono:
- I Dipartimenti sono strutture
concernenti un insieme omogeneo di materie e di funzioni, richiedenti unità di
organizzazione, di coordinamento e di controllo gestionale; ai Dipartimenti è
equiparata l’apposita struttura per il coordinamento delle Direzioni dei
Servizi extradipartimentali;
- le Direzioni di Servizio sono
le strutture, dirette da un ufficio dirigenziale, in cui sono articolati i
Dipartimenti;
- le Direzioni di Servizio
extradipartimentali sono dirette da un dirigente e sono caratterizzate dalla
particolare specificità delle funzioni attribuite e/o previste per legge.
2. Possono
inoltre essere istituiti:
- con deliberazione della
Giunta, sentito il Direttore Generale, Uffici Speciali temporanei di livello
dirigenziale, con il compito di curare la gestione di progetti di particolare
rilevanza, limitati nel tempo,in particolare quando i progetti coinvolgano le
attribuzioni di più Dipartimenti; la deliberazione di costituzione deve
specificare il compito assegnato e il termine entro il quale deve essere
assolto, nonché le modalità di collaborazione tra i
Dipartimenti;
- con deliberazione della
Giunta, sentito il Direttore Generale, incarichi dirigenziali professional con esclusivi compiti di ricerca, di studio,
d’elaborazione e d’attuazione di progetti e proposte d’immediato e rilevante
interesse per il buon andamento dell’Amministrazione Provinciale;
- con atto del Direttore
Generale, l’Area delle Posizioni Organizzative prevista dal successivo art. 14,
comma 2, all’interno dei Dipartimenti, delle Direzioni di Servizio
extradipartimentali e delle Direzioni di Servizio.
3. Ulteriori misure organizzative, che risultino opportune
per il buon andamento dell’Amministrazione, sono adottate attraverso
l’esercizio dei poteri di organizzazione attribuiti in via generale ai
competenti Uffici.
4. I modelli organizzativi individuati dall’Ente dovranno
consentire la massimizzazione della performance della amministrazione nel suo
complesso con riferimento ai principi ed agli obiettivi contenuti nell’articolo
1 del presente Regolamento.
Art. 10
Dipartimenti
1. I Dipartimenti coordinano le attività di competenza e sono
responsabili degli obiettivi ad esse assegnati.
2. In particolare, compete al Coordinatore:
a) l’elaborazione delle
proposte di PEG e la concertazione con i Dirigenti dei Servizi degli obiettivi
da perseguire, con conseguente ripartizione delle risorse umane, materiali e
strumentali;
b) l’espressione di eventuali
osservazioni in ordine alla congruità, rispetto agli obiettivi prefissati,
delle proposte di deliberazione predisposte e trasmesse dai Dirigenti dei
Servizi alla Giunta;
c) la determinazione dei poteri
che riserva, in via generale, al proprio Ufficio, per motivate esigenze di
funzionalità, salva peraltro la facoltà di attribuirne l’esercizio per delega
ad altri dirigenti;
d) l’articolazione degli Uffici
posti sotto la sua diretta responsabilità, sentiti i Dirigenti delle Direzioni
di Servizio e previo parere del Direttore Generale;
e) dirimere i conflitti di
competenza che possano eventualmente insorgere fra i dirigenti responsabili
delle strutture interne al Dipartimento;
f) ogni altro compito affidato
dal presente regolamento o da altre deliberazioni del Consiglio o della Giunta
provinciale.
3. Il Coordinatore nomina il Dirigente di Servizio competente
a sostituirlo in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 11
Direzioni di Servizio
1. Le
Direzioni di Servizio, nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni di
Servizio extradipartimentali sono unità operative di livello dirigenziale
dotate di autonomia operativa per l’esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione dell’Amministrazione.
2. Al Dirigente di Servizio compete, in
particolare:
a) la formazione, sentito il
Coordinatore, dei piani e dei programmi di attività del Servizio, e
d’assicurarne l’attuazione;
b) l’esercizio dei poteri
amministrativi, di gestione e di spesa inerenti le materie e le funzioni
attribuite, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 10, comma 2 lett.
e);
c) l’adozione delle relative
determinazioni dirigenziali, di cui è data informazione al Coordinatore;
d) l’individuazione, sentito il
Coordinatore, dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
e) l’elaborazione delle proposte di deliberazione
per
f) l’espressione dei pareri di
regolarità tecnica per le deliberazioni le cui materie sono di competenza del
Servizio;
g) l’organizzazione degli
uffici costituenti il Servizio e l’organizzazione del lavoro, a cui provvede
valorizzando l’apporto professionale di ciascun dipendente, sentito il
Coordinatore;
h) l’esercizio della potestà
disciplinare limitatamente alle infrazioni da sanzionare con il richiamo
verbale e la censura e la promozione dell’azione disciplinare per le altre
infrazioni;
i) ogni altra funzione che la
legge assegna ai dirigenti, ove non sia espressamente attribuita ad altri
dirigenti o uffici.
Art. 12
Coordinatori
1. Il Coordinatore è scelto tra i Responsabili delle Direzioni
di Servizio. L'incarico di Coordinatore è attribuito dal Presidente della
Provincia.
Art. 13
Incarichi dirigenziali
1. Il Presidente della Provincia, sentita
2. Gli
incarichi possono essere conferiti:
a) al personale in servizio a
tempo indeterminato presso l’Amministrazione Provinciale di Firenze, ai quali,
se non sono di qualifica dirigenziale, è consentito di utilizzare l’istituto
dell’aspettativa con diritto alla conservazione del posto al fine di addivenire
alla stipula di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di
diritto privato per la durata dell’incarico assegnato e comunque non oltre la
durata del mandato del Presidente in carica;
b) al personale in servizio a
tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione, previa sospensione o
risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con l’Ente di appartenenza;
c) a soggetti esterni alla
Pubblica amministrazione, di età non superiore ad anni
3. Ai fini del conferimento sono tenute
presenti la natura le caratteristiche delle funzioni da espletare, i programmi
da realizzare, la formazione culturale, l’attitudine e la capacità
professionale, i risultati conseguiti in eventuali precedenti incarichi
dirigenziali.
4. La durata degli incarichi dirigenziali non può essere
inferiore a due anni né superiore alla scadenza del mandato del Presidente. In
ogni caso, la cessazione dalla carica del Presidente per un qualsiasi motivo
comporta l’automatica cessazione dell’incarico dirigenziale, con effetto alla
data precedente il giorno in cui è efficace l’atto di nomina da parte del
successivo Presidente.
5. Il Presidente della Provincia può revocare
l’incarico dirigenziale solo per motivate ragioni organizzative o in
conseguenza dell’esito del procedimento di valutazione di cui al vigente CCNL -
Dirigenza.
Art. 13
bis
Pubblicità
della situazione patrimoniale dei dirigenti
1. Ai
sensi dell’art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la disciplina
prevista dal “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei
Consiglieri Provinciali” si applica anche ai dirigenti a tempo indeterminato e
determinato dell’ente.
2. Le
dichiarazioni patrimoniali vengono effettuate dai dirigenti sul medesimo schema
di modulo adottato per gli amministratori e devono essere depositate presso
3. La
diffida di cui all’articolo 7 della legge
Art. 14
Conferimento di posizione organizzativa
1. Con
provvedimento del Direttore Generale, sentiti i Coordinatori di Dipartimento, i
Direttori Extradipartimentali e il Direttore del Circondario Empolese Valdelsa, previa informativa alla Giunta, è istituita
l’area delle posizioni organizzative come definita dalle norme del C.C.N.L.
2. Il
provvedimento istituisce le posizioni individuali da assegnarsi tra i
dipendenti di categoria D) mediante l’indicazione dei compiti in relazione alle
seguenti funzioni di:
a) direzione di unità
organizzativa di particolare responsabilità, caratterizzata da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b) alta professionalità e
specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o
all’iscrizione ad albi professionali;
c) di staff e/o di studio, di
ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata
autonomia ed esperienza.
3. Con l’atto di conferimento si può provvedere all’assegnazione
di risorse umane e di un budget per lo svolgimento delle funzioni individuate
nel P.E.G. e per l’assunzione degli impegni di spesa.
Art. 15
Comitato dei
garanti
1. Ai sensi del
vigente C.C.N.L. - Dirigenza, è istituito il Comitato dei garanti, i cui
componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia.
2. Il Comitato è
presieduto da un magistrato amministrativo anche in quiescenza, nominato dal
Presidente del T.A.R. della Toscana, e ne fanno parte un dirigente in servizio
presso l’Amministrazione, eletto dagli appartenenti alla qualifica
dirigenziale, ed un esperto scelto dal Presidente della Provincia tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico.
3. Con deliberazione
della Giunta sono definite le modalità di elezione del dirigente in servizio
presso
Art. 16
Dotazione
organica e profili professionali. Potere di organizzazione della Giunta.
1. La dotazione
organica è la previsione della consistenza numerica del personale dipendente
necessario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni
dell’Amministrazione, classificato in base al sistema di inquadramento vigente
alla data della sua determinazione.
2. La dotazione
organica è approvata dalla Giunta ed è articolata per qualifica unica
dirigenziale e per categorie di comparto. I profili professionali non sono
contingentati per quantità all’interno della categoria o percorso economico di
sviluppo.
3. La Giunta, in
attuazione del presente regolamento e nell’esercizio dei poteri ad essa
spettanti, determina le linee fondamentali del concreto assetto organizzativo
dell’Amministrazione, provvedendo:
a) a determinare i Dipartimenti e le strutture di livello
dipartimentale, con la definizione dei compiti e delle funzioni conferite;
b) a determinare le Direzioni dei Servizi e le strutture di pari
livello, con la definizione dei compiti e delle funzioni conferite, nonché le
posizioni dirigenziali assegnate a ciascun Dipartimento o struttura di pari
livello;
c) ad assegnare alle strutture apicali, in sede di deliberazione
di P.E.G., le risorse materiali finanziarie ed umane,
individuate come fabbisogno necessario alla realizzazione degli obiettivi
individuati dalla Giunta, articolate per qualifica dirigenziale e categorie;
d) ad ogni altra opportuna misura.
CAPO II
Sistemi ed organi di controllo, misurazione e
valutazione
Art. 17
(Ciclo di gestione della
performance)
1. Il ciclo di
gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (Piano
della Performance);
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi ed ai vertici
dell’Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati ed agli utenti e destinatari dei servizi.
2.
3. Gli obiettivi definiti nei documenti di cui al comma
precedente hanno le seguenti caratteristiche:
a)
devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività,
alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell’Ente;
b)
devono essere specifici e misurabili;
c)
devono essere tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi;
d)
devono essere riferibili ad un arco temporale determinato (di norma pari ad un
anno);
e)
devono essere commisurati a eventuali valori di riferimento derivanti da
standard definiti e da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f)
devono essere confrontabili nel tempo;
g)
devono essere correlati alla quantità e qualità delle risorse a disposizione.
4. Il monitoraggio
in corso di esercizio per l’attivazione di eventuali interventi correttivi
viene realizzato continuativamente dal Direttore Generale, coadiuvato dal
Controllo di Gestione, attraverso la predisposizione degli stati di avanzamento
semestrali della Relazione Previsionale e Programmatica e del PEG/PDO.
5. Il Rapporto
sulla performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e
la trasparenza dei risultati dell’Ente. Tale Rapporto è finalizzato alla
presentazione dei risultati conseguiti agli organi ed ai vertici dell’Ente,
nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati ed
agli utenti e destinatari dei servizi e si compone dei seguenti documenti:
a) Stato di attuazione finale (al 31 dicembre) dei Programmi e
Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica;
b) Stato di attuazione finale (al 31 dicembre) del Piano Esecutivo
di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi;
c) Relazione circa la misurazione e valutazione della performance
individuale (personale Dirigente e non Dirigente).
Il Rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.
Art. 18
Soggetti attivi e passivi della misurazione e
valutazione
1. La Provincia valuta annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tal fine
l’ Organismo di cui all’ art. 19 ter del presente
regolamento predispone un documento contenente la metodologia per le attività
di rilevazione, monitoraggio e
valutazione finale. Tale documento è sottoposto alla approvazione della Giunta
ed è pubblicato nel sito istituzionale .
2. Il sistema di misurazione e valutazione si basa su
meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengono conto dei risultati del
controllo di gestione di cui all’ art. 147 del D.Lgs.
267/2000, delle capacità manageriali, della convergenza di comportamenti ed
atteggiamenti nei confronti dei principi e criteri organizzativi di cui al
presente regolamento.
3. La misurazione e la valutazione della performance hanno
ad oggetto:
a) la performance individuale
dei Dirigenti e delle Posizioni organizzative;
b) la performance individuale
del personale non dirigenziale;
c) la performance delle unità
organizzative in cui è articolata la struttura dell’ente;
d) la performance di ente,
intesa quale raggiungimento da parte della struttura complessiva dell’ Ente
della piena rispondenza delle politiche adottate e realizzate ai bisogni della
collettività, a mezzo di ottimale utilizzo di risorse, miglioramento degli standard
di competenza professionale, sviluppo qualitativo e quantitativo dei rapporti
con i destinatari dei servizi.
4. La valutazione della performance individuale è di
competenza:
a) dei Dirigenti di Servizio
per quanto riguarda il personale non dirigenziale;
b) del Direttore Generale, su
proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al successivo art.
19 ter, per quanto riguarda i Dirigenti di Servizio
ed i Coordinatori di Dipartimento;
c) del Direttore Generale, sentiti i Dirigenti di Servizio, per quanto
riguarda le posizioni organizzative;
c) del Presidente per quanto
riguarda il Direttore Generale ed il Segretario Generale.
Art. 19
Valutazione della performance dei dirigenti e degli
incaricati di posizione organizzativa
1. Ai fini della valutazione dei Dirigenti di vertice il
Presidente è supportato dall’Organismo Indipendente di Valutazione, e decide su
proposta di questo.
2. Ai fini della valutazione dei Dirigenti di Servizio e dei
Coordinatori di Dipartimento il Direttore Generale decide su proposta
dell’Organismo Indipendente di Valutazione. La valutazione dei responsabili di
Posizione Organizzativa, effettuata dal Direttore Generale sentiti i Dirigenti
di Servizio, è soggetta a ratifica dell’ Organismo Indipendente di Valutazione.
3. La misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di posizione
organizzativa è collegata: a) agli indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilità; b) al raggiungimento di specifici
obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla
performance generale; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.
4. I processi di
misurazione e valutazione della performance individuale di cui al presente
articolo sono condizione per la attribuzione del trattamento economico relativo
al risultato.
Art. 19 bis
Valutazione
della performance del personale non dirigenziale
1. La misurazione
e la valutazione della performance individuale del personale sono svolte dai
Dirigenti di Servizio, sentiti i responsabili di posizione organizzativa,
tenendo conto: a) del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali, b) della qualità del contributo assicurato alla performance della
unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali e organizzativi.
2. I processi di
misurazione e valutazione della performance individuale del lavoratore sono
condizione per la applicazione degli strumenti di valorizzazione del merito e
per la incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa.
Art. 19 ter
Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
1. E’ istituito l’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.), al quale sono attribuite le
funzioni di:
a)
supportare il Direttore Generale nella valutazione delle prestazioni rese dai
Dirigenti di Servizio e Coordinatori di Dipartimento, in riferimento al grado
di raggiungimento dei risultati e degli obiettivi affidati;
b)
ratificare la valutazione dal personale incaricato di posizione organizzativa
effettuata dal Direttore Generale;
c)
promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
e all’integrità;
d)
monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale
sullo stato dello stesso;
e)
comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi di indirizzo
politico amministrativo;
f)
validare la relazione sulla performance ed assicurarne la visibilità attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
g)
garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
l’utilizzo dei premi secondo le disposizione di legge e dei contratti
collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
h)
proporre al Presidente la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
i)
verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità;
l)
proporre alla Giunta Provinciale il sistema di valutazione della performance
elaborato previo esperimento delle relazioni sindacali previste in merito e le
sue eventuali modifiche periodiche.
2. L’O.I.V.,
nominato dal Presidente per un periodo non superiore alla durata del mandato, è
composto da tre membri esterni con elevata professionalità ed esperienza nel
campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della
organizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance
e della valutazione del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni
locali. Alle sedute dell’O.I.V. partecipa il Direttore Generale con funzioni
di supporto e raccordo con la struttura provinciale. II Presidente della
Provincia con ordinanza motivata puó revocare
l'incarico. In caso di revoca o di cessazione per qualsiasi causa di un solo
componente, si provvede entro tre mesi alla nomina del nuovo membro.
3. L’O.I.V.
al momento dell’insediamento stabilisce autonomamente i criteri e le modalità
relative al proprio funzionamento ed elegge al proprio interno il Presidente ed
il membro referente permanente il quale, in possesso di conoscenza e competenza
in ordine agli assetti organizzativi, alle risorse ed alle funzioni proprie
della Provincia, cura la relazione tra l’O.I.V.
stesso e gli organi ed i responsabili degli uffici della amministrazione.
4. L’O.I.V. si
avvale di una unità tecnica di supporto individuata nell’ambito della struttura
organizzativa dell’ Ente. che risponderà direttamente al Presidente dell’O.I.V. e al membro referente permanente.
5. Il compenso previsto per i
componenti dell’O.I.V. è stabilito dalla Giunta
Provinciale e rimane fisso per tutta la durata del mandato, salvo modificazioni
derivanti da eventuali nuove competenze attribuite, anche a seguito di
disposizioni legislative sopravvenute.
TITOLO IV
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E FORME FLESSIBILI
Art. 20
Ambito di applicazione
Capo I
Principi comuni e requisiti per la costituzione
dei rapporti di lavoro
Art.
21
Forme di accesso
1. Nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di personale le modalità di accesso ai
profili professionali della Provincia di Firenze sono le seguenti:
a) procedure selettive esterne;
b) procedure di mobilità ai sensi art. 30 D. Lgs. 165/2001;
c) avviamento, ai sensi di legge, degli iscritti
nelle liste di collocamento per le categorie e profili professionali per
l’accesso ai quali è prevista la sola scuola dell’obbligo salvo ulteriori
eventuali requisiti per specifiche professionalità;
d) procedure previste dalla legge 68/99 per
l’assunzione dei disabili;
e) utilizzo di graduatorie di concorsi espletati
dalla Regione Toscana e altri enti locali della regione previo accordo, da
sottoscrivere prima della pubblicazione della graduatoria, con l’ente
interessato ovvero senza previo accordo nel caso di trasferimento di funzioni
ai sensi della legge 112/98 e successive leggi regionali di recepimento.
Art. 22
Forme flessibili di rapporto di lavoro
1. La
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o parziale è soggetta
alle stesse procedure previste per la costituzione dei rapporti di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, salvo le eccezioni espressamente previste negli
artt. 47 e seguenti.
2 Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
saranno disciplinate utilizzando le procedure semplificate di cui all’art. 49.
Art. 23
Requisiti generali per la costituzione dei rapporti di lavoro
1. Per la costituzione di rapporti
individuali di lavoro sono richiesti i requisiti generali:
a) essere cittadini
italiani, cittadini di uno degli Stati membri della Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
b) età non inferiore agli
anni diciotto alla data di scadenza del bando. Per l'ammissione ai concorsi a
posti appartenenti al profilo della vigilanza, in considerazione della
peculiare natura del servizio, il limite massimo d'età è fissato in quaranta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Eventuali ulteriori deroghe al
limite massimo di età definite ai sensi del presente regolamento possono essere
motivatamente disposte nell'ambito del relativo avviso di selezione. Per
l'ammissione ai concorsi per la costituzione di rapporti a tempo determinato
con contratti di formazione e lavoro il limite massimo d’età è fissato in
trentadue anni con esclusione di qualsiasi elevazione.
c) idoneità psico-fisica
alla mansione da svolgere, con facoltà d'esperire appositi accertamenti da
parte dell'Amministrazione;
d) assenza di cause
d'impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
e) titolo di studio
prescritto nel bando ai sensi delle norme contrattuali vigenti;
f) essere in regola con gli
obblighi militari;
g) l’avviso può prescrivere
ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli sopra indicati, in relazione alle
mansioni da svolgere.
2. Non
possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti
da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del
D.P.R.
3. Limitatamente
alle professionalità appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è richiesto
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere stati
riconosciuti “obiettori di coscienza” (legge 8.7.98 n. 230);
b) non trovarsi nella
condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);
c) non aver subito condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
d) non essere stato espulso
dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
4. Non può essere ammesso un candidato
con titolo di studio superiore e/o assorbente rispetto a quello richiesto dal
bando quando quest'ultimo sia titolo specifico e non generico; l’eventuale
specificità del titolo sarà evidenziata in sede di bando.
5. I
requisiti relativi al possesso del titolo di studio e di ulteriori
qualificazioni o abilitazioni professionali richieste devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la
presentazione delle domande.
6. Gli altri ed ulteriori requisiti
previsti per l'accesso devono essere posseduti anche al momento della
costituzione del rapporto individuale di lavoro
Art. 24
Prove preselettive
1. Qualora
il numero delle domande di partecipazione ad una procedura selettiva a tempo
indeterminato sia superiore a 100 potranno essere svolte prove preselettive a
contenuto psico-attitudinale, e/o tecnico-professionale ovvero preselezione
mediante valutazione dei titoli indicati nel bando.
2. Sono
esonerati dalla preselezione per tests e sono quindi
ammessi di diritto alle prove d’esame, previa verifica della ammissibilità e
regolarità della domanda di concorso, i dipendenti a tempo indeterminato della
Provincia di Firenze e coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato
presso
3. Le
prove preselettive potranno essere svolte su moduli a lettura ottica la cui
valutazione avverrà con sistemi automatizzati; in tali casi
4. Alle
prove selettive di cui all’art. 25, non sarà ammesso, di norma, un numero
superiore a 15 volte i posti messi a selezione. Nel numero non vengono
conteggiati, e quindi si aggiungono, i candidati esonerati dalla preselezione
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. La
data in cui si svolgono le operazioni di preselezione, se non espressamente
indicata in sede di avviso, viene comunicata a tutti i candidati almeno quindici giorni prima
dell’effettuazione delle stesse.
Art. 25
Prove selettive
1. La
selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere
nonché l’effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni
nell’ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente
nell’organizzazione provinciale.
Le
prove devono valutare sia le dovute conoscenze teoriche di base e
specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia
la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi alle capacità
personali, ai comportamenti organizzativi ed alle motivazioni.
Le prove devono inoltre accertare la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
necessarie per l’espletamento della professionalità richiesta e di almeno una
lingua straniera tra quelle indicate nel bando; in tutti i casi in cui sia
possibile (anche rispetto al numero dei candidati) le prove si svolgeranno con
l’utilizzo del personal computer e degli applicativi di office-automation
ovvero con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie disponibili anche in
relazione alle modalità di valutazione delle prove stesse con ampia garanzia di
mantenimento della forma anonima rispetto agli autori delle prove.
2. Il
numero e la tipologia delle prove sono individuati nel bando di selezione tra
quelle di seguito elencate e descritte nell’allegato “C “- “Tipologia delle
prove”:
a) test attitudinali e/o psico-attitudinali;
b) test tecnico-professionali;
c) elaborato a contenuto tecnico-professionale;
d) prova pratico-operativa a contenuto
tecnico-professionale;
e) analisi di casi di studio;colloquio a
contenuto tecnico-professionale;
f) dinamiche di gruppo;
g) colloquio selettivo semi-strutturato.
3. Il bando può prevedere la
combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo “a cascata” per cui la
partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal
superamento di quelle precedenti.
Art. 26
Valutazione titoli
1. Il
bando indica la modalità di accesso di cui all’art. 21, comma 1, lett. a).
2. Nel
caso in cui il bando preveda il concorso per titoli ovvero per titoli ed esami,
i titoli valutabili per lo svolgimento della procedura selettiva di cui
all’art. 25, sono quelli di cui al comma 5. La valutazione degli stessi è
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati. Ai titoli non può essere attribuito, di norma, un punteggio
complessivo superiore a 1/3 rispetto al totale del punteggio a disposizione
della Commissione Giudicatrice.
3. Nel
bando viene indicata, altresì, la tipologia dei titoli valutabili ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria degli stessi, ai fini delle
preselezioni di cui all’art. 24.
4. I
titoli valutabili si suddividono in tre tipologie:
a) Titoli di servizio presso
b) Titoli di studio
c) Curriculum professionale.
5. Il
solo servizio valutabile è quello, anche non continuativo, prestato presso
Art. 27
Avviso di selezione
1. L'avviso
di selezione viene adottato con determinazione del Dirigente della Direzione Organizzazione, di concerto, in ipotesi di profili a
valenza specifica o settoriale, con il dirigente della struttura interessata
alla posizione posta a selezione.
2. Nei
casi in cui l'Amministrazione debba procedere all'assunzione di disabili ai
sensi della legge n. 68/1999, l'avviso di selezione dovrà prevedere speciali
modalità di svolgimento delle prove d'esame per consentire ai soggetti suddetti
di concorrere in effettive condizioni di parità e di pari dignità con gli altri
concorrenti.
Art. 28
Contenuto dell’avviso di selezione
1. L’avviso di selezione comunica
l’offerta di lavoro e indica:
a) il numero dei posti e la relativa
professionalità;
b) il titolo di studio richiesto;
c) il termine e le modalità di presentazione
delle domande;
d) la/e materia/e oggetto della/e varie
tipologie di prova e/o contenuto delle prove pratiche;
e) il diario e la sede delle prove ovvero le
modalità da seguire per la loro successiva comunicazione ai candidati;
f) la votazione minima richiesta per il
superamento delle prove;
g) i requisiti richiesti per l’assunzione;
h) i titoli che danno luogo a precedenza o a
preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
i) le modalità con cui i candidati disabili, in
relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l’eventuale necessità degli
ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 1
della legge 68/99, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/92;
l) le percentuali dei posti riservati da leggi a
favore di determinate categorie;
m) la citazione della legge 10 aprile 1991, n.
125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
all’impiego;
n) l’informativa, ai sensi della L. 675/96,
sull’utilizzo e il trattamento dei dati personali dei candidati risultati
idonei, anche per finalità analoghe a quelle del bando;
o) in relazione al titolo di studio richiesto,
l’eventuale votazione minima richiesta;
p) il periodo di validità della graduatoria;
q) schema di domanda di partecipazione
r) le modalità che l’Amministrazione utilizzerà
per inviare le necessarie comunicazioni
ai candidati.
2. L'avviso deve contenere, altresì,
l'indicazione se l'Amministrazione si riserva o meno di espletare, in relazione
al numero delle domande, eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 24 del
presente regolamento.
3. Nell’avviso
i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di
identificazione legalmente valido. Dovranno essere, inoltre, avvertiti che,
durante le prove di esame, è permesso consultare, qualora la commissione lo
ritenga opportuno, esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni
non commentate, né annotate con massime giurisprudenziali.
Art. 29
Pubblicazione dell'avviso
1. La
pubblicazione dell’avviso di selezione avviene mediante affissione all’albo
pretorio dell’ente.
2. I
termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di cui al comma
1 e sono di:
a)
30 giorni per le selezioni esterne volte all’assunzione di personale a tempo
indeterminato
b)
20 giorni in tutti gli altri casi.
3. L'avviso di selezione
esterna è diffuso in forma integrale tramite:
- Sito Web della Provincia di Firenze;
- Centri per l’impiego della Provincia di
Firenze;
- Pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni
della Provincia;
- R.s.u. aziendali;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
4. Un
avviso per estratto della selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4° serie speciale - concorsi ed esami. Ulteriori forme di
pubblicità possono essere disposte in sede di approvazione dell’avviso di
selezione per garantire una maggiore diffusione.
Art. 30
Domanda di ammissione alla selezione
1. La
domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere compilata
sull’apposito modulo presente sul sito web della Provincia ovvero redatta in
carta semplice, conforme allo schema allegato all’avviso, riportando le
indicazioni di cui ai commi successivi.
2. I candidati, sotto la loro personale
responsabilità, devono dichiarare:
a. cognome, nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale;
b. il domicilio o recapito
(indirizzo completo) numero telefono e telefax, eventuale indirizzo di posta
elettronica, al quale l'Amministrazione Provinciale dovrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative al concorso nonché l’impegno a comunicare
all’amministrazione eventuali variazioni dei recapiti riconoscendo che
l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per variazioni non
comunicate o irreperibilità del candidato;
c. cittadinanza posseduta;
d. idoneità fisica
all’impiego;
e. possesso del titolo di
studio prescritto dal bando con esatta indicazione della votazione conseguita,
dell’anno scolastico o data del conseguimento nonché del luogo e denominazione
della Scuola, Istituto o Università;
f.
possesso
degli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione;
g. comune di iscrizione
nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
h. godimento dei diritti
civili e politici;
i.
eventuali
condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a
carico;
j.
posizione
nei riguardi degli obblighi militari;
k. di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d),
D.P.R. n. 3/57, ovvero licenziato ai sensi dell’art. 25, comma
l.
eventuali
titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge;
m. eventuali requisiti
professionali e/o culturali espressamente richiesti;
n. eventuali periodi di
servizio presso le pubbliche amministrazioni indicando separatamente i periodi
a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con indicazione del profilo
professionale e della categoria di appartenenza;
- specificazione, per
i candidati portatori di handicap, degli ausilii
necessari per sostenere le prove
d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (in
relazione a tale dichiarazione il candidato dovrà presentare idonea
certificazione in sede di svolgimento delle prove);
p. di aver ricevuto
l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 inserita all’interno dell’avviso di
selezione.
3. I
candidati, a pena di esclusione, devono effettuare il versamento di € 5,16
(cinque/16) quale tassa di iscrizione alla procedura selettiva, secondo le
modalità previste nell’avviso di selezione. La ricevuta di versamento dovrà
essere allegata alla domanda di ammissione alla selezione; nel caso di
presentazione di domanda in via telematica o a mezzo fax i candidati dovranno
indicare nella domanda il numero della ricevuta di versamento e la data di
effettuazione presentando la ricevuta stessa nel primo giorno fissato per le
prove.
4. Nelle
procedure con valutazione di titoli il candidato potrà inoltre presentare
curriculum professionale.
5. La
mancanza o l'incompletezza di una qualunque delle suddette dichiarazioni può
essere sanata dal candidato, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di
regolarizzazione da parte dell’Ufficio Organizzazione, con le stesse modalità previste per l’invio della
domanda. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina
l'esclusione dalla selezione.
Art. 31
Modalità di presentazione della domanda e dei documenti
1. La
domanda di ammissione al concorso pubblico può essere presentata, direttamente
presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Firenze o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Provinciale entro il
termine perentorio indicato nell’avviso, ovvero mediante PEC (posta elettronica
certificata).
Nella presentazione delle domande mediante PEC l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui
all’articolo 16 bis D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009.
2. La data di trasmissione delle
domande inviate per raccomandata a.r. è stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; viene considerata
entro i termini la domanda che, trasmessa entro tale data, pervenga presso
l’Ufficio Protocollo della Provincia entro cinque giorni dal termine di
scadenza previsto nell’avviso; la data di presentazione diretta è comprovata
dal timbro datario apposto sulla stessa dall’Ufficio Protocollo della Provincia
di Firenze.
Infine
la data di trasmissione delle domande tramite PEC è comprovata dal sistema
informatico attraverso tecnologie che certificano data e ora dell’invio e della
ricezione nonché l’integrità del contenuto delle stesse.
3. La
busta contenente le domande di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla
facciata in cui è riportato l'indirizzo,
l'indicazione: "CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA" con
specificazione della relativa selezione.
4. L'Amministrazione
non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica o del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento del recapito o dell’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5. Nel
caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per
qualsiasi ragione, degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi
prorogato alla successiva giornata lavorativa.
Capo II
Commissioni giudicatrici
Art. 32
Composizione
1.
Le
Commissioni giudicatrici delle prove selettive pubbliche sono nominate con
apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Organizzazione e sono
composte, oltre che da un segretario verbalizzante individuato nell'ambito del
personale dipendente dall'ente idoneo allo svolgimento delle relative attribuzioni,
come di seguito indicato:
a)
qualifica dirigenziale
dal Direttore Generale, che la presiede, da due
esperti dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità
e dalle prove previste, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
b)
Profili delle categorie A, B, C e
D
da
un dirigente che la presiede e da due esperti dotati di specifiche competenze
rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove previste, che
non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
2. La
commissione può comprendere in aggiunta anche un esperto in tecniche di
selezione e valutazione delle risorse umane per assicurare che gli obiettivi di
innovazione contenuti nel presente regolamento trovino concreta attuazione
nella scelta dei contenuti delle
prove, nella formulazione dei quesiti e nella valutazione dei candidati.
3. La
commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in
lingua straniera, informatica e da esperti in psicologia del lavoro o altre
discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al
risultato e la motivazione del candidato.
4. Almeno
1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata
impossibilità, sono riservati a ciascuno dei due sessi, fermo restando il
possesso dei requisiti generali di cui sopra.
5. Per
la validità delle riunioni della commissione è sempre necessaria la presenza di
tutti i componenti nominati.
6. Quando
le prove selettive o preselettive abbiano luogo in più sedi, si costituisce,
presso ciascuna sede, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della
Commissione, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione di categoria non
inferiore a quella di appartenenza dei membri di commissione ai sensi del
presente regolamento, designato dal Presidente di commissione.
7. Qualora,
in relazione all'elevato numero di partecipanti alle prove, il Presidente della
commissione giudicatrice lo ritenga opportuno la commissione stessa potrà
essere integrata da personale addetto all'identificazione dei candidati,
preventivamente all'esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le
stesse.
8. In
relazione a prove di esame che prevedano l'utilizzo di strumentazione
informatica, la commissione potrà essere assistita, su richiesta del Presidente
di commissione, da personale tecnico specializzato che garantisca, durante lo
svolgimento delle prove, l'efficienza della strumentazione in uso.
Art. 33
Funzionamento ed attività della Commissione
1. La
commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente previo accordo
con gli altri membri.
2. I
componenti della commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori,
verificano l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i
candidati, ai sensi degli att. 51 e 52 del codice di procedura civile, dandone
atto nel verbale.
3. Le sedute della
commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti
delle rispettive fasi della selezione: di tutte le determinazioni e delle
operazioni effettuate dalla commissione giudicatrice viene redatto giornalmente
apposito verbale sintetico sottoscritto, in ogni pagina, da tutti i commissari e
dal segretario per esteso.
4. Tutti
i componenti della commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Le
decisioni della commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a
scrutinio palese. Il Presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto
in ciascuna fase della selezione e su tutte le prove. L’esperto in tecniche di
selezione e valutazione delle risorse umane ha diritto di voto al pari degli
altri membri della commissione. Gli esperti in lingua straniera, in
informatica, nelle altre materie speciali, in psicologia o altre discipline
analoghe, in ciascuna fase della selezione, hanno diritto di voto unicamente
nella parte di propria competenza.
5. Nella
seduta di insediamento e comunque prima dell'esperimento della prima prova
prevista,
6. Ai
componenti della Commissione che non siano dipendenti dell’Amministrazione
compete un compenso omnicomprensivo che sarà fissato in sede di nomina con
riferimento ai valori medi di mercato in base alle diverse professionalità
richieste e possedute.
7. Per i dirigenti incaricati di far parte delle Commissioni Giudicatrici si applica la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al segretario della commissione compete la normale retribuzione, nonché la retribuzione per lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le circostanze.
Art. 34
Incompatibilità
1. Nel
caso in cui emerga nel corso dei lavori la sussistenza ab
origine di uno degli impedimenti di cui al precedente art. 33, le operazioni
effettuate sino a quel momento sono annullate d'ufficio con atto del Dirigente
della Direzione Organizzazione.
2. Nel
caso di incompatibilità sopravvenuta nel corso della procedura selettiva si
procede unicamente alla surrogazione del componente interessato, restando salve
le operazioni sino ad allora compiute.
Capo III
Procedure e prove selettive
Art. 35
Ammissione dei candidati
1. Tutti
i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente
ammessi con riserva alla selezione.
2. L’accertamento del reale possesso
dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti
prescritti decade automaticamente dalla graduatoria. L’accertamento della
mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 36
Calendario delle prove
1. Le
prove scritte, pratiche, ed orali non possono aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività
religiose valdesi.
2. Il
diario delle prove preselettive e selettive di cui agli artt. 24 e 25, qualora
non indicato nell’avviso di selezione, viene reso noto ai candidati mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione del sito web
istituzionale dedicata ai concorsi a cura del responsabile del procedimento
almeno 15 giorni prima di quello in cui debbono sostenere le prove; agli stessi deve, altresì, essere
data comunicazione con le stesse modalità del voto riportato in ciascuna delle
prove teoriche e/o pratiche e gli eventuali punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati.
Art. 37
Modalità di svolgimento delle prove
1. Immediatamente prima dello
svolgimento di ciascuna prova, preferibilmente il giorno stesso, la commissione
giudicatrice individua il contenuto delle prove sulla base delle indicazioni
contenute nell’allegato “C” determinando il tempo massimo di svolgimento delle
prove stesse in relazione alla loro complessità
2. Nel caso di effettuazione delle
prove di cui agli art. 24 e 25, comma 2, lett. a), b) e c) i candidati vengono,
inoltre, informati che:
a) durante le prove non debbono comunicare tra
loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che
con i membri della commissione o con gli incaricati della vigilanza;
b) gli elaborati devono essere realizzati, a
pena di nullità, esclusivamente con il materiale fornito dalla Commissione
(carta, penna, hardware, software, materiale tecnico, ecc.);
c) i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E'
ammessa unicamente la consultazione di materiale preventivamente autorizzato
dalla commissione.
3. Il
concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti o che
comunque venga inequivocabilmente trovato a copiare da appunti o da testi non
ammessi o da altro concorrente, è escluso immediatamente dalla prova a giudizio
insindacabile della commissione giudicatrice.
4. Il
candidato per lo svolgimento delle prove deve attenersi scrupolosamente alle
operazioni di dettaglio indicate nell’apposito vademecum consegnato in sede d’esame.
Art. 38
Modalità di svolgimento delle prove pratico-operativa
1. Per
lo svolgimento della prova pratico-operativa, al fine di garantire uguali
condizioni a tutti i candidati, occorre operare in modo che gli stessi possano
disporre, in eguale misura, degli stessi materiali, di apparecchiature o
strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di eguale spazio operativo e
di quant'altro necessario allo svolgimento della prova stessa in condizioni di
parità effettiva.
2. Laddove,
per motivi logistici e/o organizzativi, se ne presenti la necessità, la prova
pratica può essere espletata in più sedi e in date diverse.
3. In
dipendenza della natura delle prove pratico-applicative l'assegnazione delle
votazioni può essere effettuata, da parte della Commissione, anche subito dopo
che ciascun concorrente ha sostenuto le stesse, dopo che il medesimo si è
allontanato dal locale ove esse hanno avuto luogo e prima dell'ammissione di
altro candidato.
4. Nel
verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di
effettuazione della prova da parte del
candidato e della valutazione attribuita.
Art. 39
Valutazione degli elaborati di cui alle prove scritte
1. Nel caso in cui lo svolgimento della
prova di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) preveda l’espletamento di due
elaborati, la commissione procede alla valutazione degli elaborati dopo
l'esecuzione di entrambe le prove, salvo che nell’avviso non sia previsto, come
da articolo 25, che la partecipazione a ciascuna prova sia subordinata al superamento
di quella precedente.
2. La
commissione giudicatrice verificata l'integrità del plico contenente gli
elaborati o, comunque, delle buste degli elaborati qualora non sia stato
possibile l'inserimento delle stesse in
un unico plico, lo apre e segna su ciascuna busta in esso contenuta un numero
progressivo che viene poi riportato, di volta in volta, su ogni foglio ovvero
floppy-disk contenuto nella busta stessa e sulla busta piccola contenente le
generalità del concorrente. Al termine della lettura e delle valutazioni di
ciascun elaborato di cui alla prima prova scritta o alla prova teorico‑pratica,
la commissione riporta su un elenco numerico il voto, in cifre e in lettere,
riportato in corrispondenza del numero assegnato all'elaborato stesso. In modo
analogo si procede alla valutazione degli elaborati redatti nel corso della
seconda prova. Non si procede alla valutazione di questi ultimi elaborati
qualora la prima prova non sia stata superata.
3. Al
termine dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati relativi alle
prove, si procede al riconoscimento dei candidati. Per ciascuna prova si
procede all'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, riportando,
quindi, il nome e cognome dei vari candidati in corrispondenza del numero
assegnato a ciascun elaborato nell'elenco numerico di cui al comma 2.
Art. 40
Prove orali
1. Le
prove orali sono effettuate nei casi previsti dall’avviso di selezione e con le
modalità previste dal presente regolamento e dai suoi allegati.
2. L'identificazione
dei candidati ammessi alle prove orali viene effettuata dalla commissione prima dell'inizio delle stesse,
in base alla visione di un documento legalmente valido esibito dal candidato.
3. L'ordine
di ammissione alle prove orali viene sorteggiato prima dell'inizio delle prove
stesse.
4. Quando
il numero dei candidati non consenta l'espletamento della prova orale in una
stessa giornata, la commissione provvede al sorteggio della lettera alfabetica
dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine alfabetico
dei cognomi. In tal caso la commissione stabilisce, in rapporto al numero dei
concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve
presentarsi, comunicando, ad ogni candidato, quella ad esso relativa. In ciascuna
giornata l'ordine di ammissione all'esame viene stabilito mediante sorteggio
dei concorrenti.
5. Il concorrente che non si presenti
alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione
6. Riguardo all'espletamento del
colloquio, la commissione giudicatrice procede a predeterminare, immediatamente
prima dell'inizio della prova, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna o
per taluna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati
stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscano l'imparzialità delle
prove. Dei criteri e modalità seguite viene dato atto nel verbale. Sempre a
verbale saranno riportate le valutazioni della commissione nel caso in cui la
prova orale avvenga in forma di colloquio selettivo semistrutturato,
di dinamica di gruppo o di analisi di caso di studio.
7. I
colloqui devono svolgersi in locali aperti al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
8. Terminata
la prova di ciascun candidato, la commissione procede alla valutazione della
stessa attribuendole un punteggio, previo allontanamento del pubblico presente.
9. La
commissione, terminata la prova orale ovvero terminati tutti i colloqui della
giornata, espone le votazioni conseguite nella sede di espletamento della prova
affinché i candidati ne possano prendere visione.
Capo IV
Conclusione delle procedure selettive e assunzione
Art. 41
Approvazione e utilizzo delle graduatorie
1. La commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette unitamente ai verbali e agli atti dei propri lavori all’ufficio personale. La graduatoria è formata sommando alla votazione riportata nella prova scritta, o alla media delle votazioni riportate nelle prove scritte, se più di una, la valutazione riportata nei titoli e la votazione riportata nella prova orale.
2. Il
dirigente competente procede all’applicazione delle precedenze e preferenze di
cui all’articolo successivo dopo aver verificato le eventuali dichiarazioni dei
candidati e/o gli eventuali documenti inoltrati o acquisiti, attestanti il
diritto al beneficio, ed aver apportato alla graduatoria provvisoria le
eventuali integrazioni formali che si rendessero necessarie e quindi, con
proprio atto approva la graduatoria finale.
3. La
graduatoria finale, approvata dal Dirigente della Direzione Organizzazione, viene pubblicata all'Albo pretorio dell’ente e
diffusa sul sito web. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per l'eventuale impugnativa.
4. La
graduatoria rimane efficace secondo quanto disposto dall’art. 91 c. 4 D. Lgs. 267/2000.
5. Qualora
per intervenute e/o mutate esigenze dell’amministrazione si abbia la necessità
di procedere ad assunzioni ulteriori l’amministrazione può, prima della
formulazione della graduatoria di merito da parte della commissione, disporre
l’aumento dei posti inizialmente messi a selezione.
6. Le
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere utilizzate
entro i termini di validità anche per eventuali assunzioni di personale a tempo
parziale ovvero a tempo determinato per le causali previste dai contratti
collettivi di lavoro. Il candidato che non si renda disponibile all’assunzione
a tempo determinato o part time conserva la posizione
in graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 42
Riserve e preferenze
Riserve
1. Nelle pubbliche selezioni le riserve
di posti, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, già previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono
complessivamente superare la metà dei posti.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria
una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. La riserva ai sensi art. 24 D.Lgs. 150/2009 opera, limitatamente alle categorie dalla
B3 alla D, nei confronti del personale in servizio a tempo indeterminato presso
4. Qualora tra i concorrenti dichiarati
idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più
categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a)
riserva dei posti a favore dei disabili, nei limiti del 7%, ai sensi dell'art.
3 legge 68/99,
Riserva
di posti nel limite dell'1% ai sensi dell'art. 18 comma 2 legge 68/99 fino al
compimento dell’obbligo posto dall’art. 3 della stessa legge;
b)
riserva di posti, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del D.Lgs.
215/2001, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma contrattuale nel limite del 30% delle vacanze annuali dei
posti messi a concorso;
c)
riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40,
comma 2, della legge n. 574/80, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;
d)
riserva di cui al precedente comma 3).
5. La riserva di posti a favore di
soggetti disabili nelle assunzioni a tempo determinato opera per contratti di
durata superiore a nove mesi.
Preferenze
6. Le categorie di cittadini che nelle
selezioni pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono quelle previste nell’art. 5 del d.p.r. 487/94, fatta eccezione per quanto
previsto dal successivo comma 7.
7. I periodi di servizio prestati come
"lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza nei
limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 468/97.
8. A parità di merito e di titoli dei
concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata
nell'ordine:
a)
dalla minore età anagrafica (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998);
b)
dall’aver prestato servizio in amministrazioni pubbliche;
c)
dal numero dei figli a carico.
Art. 43
Assunzioni in servizio
1. I
candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere entro il termine
di volta in volta fissato il contratto individuale di lavoro sotto condizione
risolutiva, subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione presso l'Amministrazione di cui al presente
regolamento e sono assunti in prova nel profilo professionale e di categoria
per la quale risultano vincitori. L'assunzione avviene, comunque, in compiuta
applicazione delle disposizioni contrattuali collettive e di quelle recate dal
decreto legislativo
2. L’Amministrazione
provvede all’acquisizione diretta della documentazione necessaria dalle PP.AA. che ne sono in possesso.
Capo V
Reclutamenti speciali
Art. 44
Assunzioni operate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56
1. Per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, la costituzione del rapporto di lavoro avviene a seguito di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 42
del decreto PGR 4.02.2004 n. 7/r, l’Amministrazione predispone avviso pubblico
di offerta di lavoro e lo inoltra al Centro per l’Impiego competente per
territorio per la sua pubblicazione. Le domande dei candidati vengono
presentate direttamente ai Centri per l’Impiego della Provincia.
3. L’avviso deve contenere:
a)
numero
delle assunzioni che si intendono effettuare;
b)
tipologia
e durata del contratto di lavoro;
c)
qualifica
e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
d)
mansioni
alle quali verranno adibiti i lavoratori;
e)
titolo
di studio richiesto;
f)
eventuali
requisiti professionali richiesti;
g)
modalità
di svolgimento della prova selettiva;
h)
data
di pubblicazione dell’avviso e di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande;
i)
modalità
di pubblicazione della graduatoria;
j)
dichiarazione
di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di
lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla Legge
68/1999;
k)
durata
di validità della graduatoria;
l)
motivi
che giustificano l’assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
m)
rispetto
delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro;
n)
l’organo
al quale presentare ricorso ed i relativi termini.
4. Il Centro per l’Impiego procede alla formulazione della graduatoria entro 30 giorni dalla
data di scadenza dell’avviso secondo i criteri del carico di famiglia, del
reddito e dello stato di disoccupazione e la trasmette all’Amministrazione che
procede alla pubblicazione.
5. L'Amministrazione, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, deve convocare i candidati, in
numero doppio dei posti da ricoprire, per sottoporli alle prove di idoneità,
seguendo scrupolosamente, per la chiamata, l'ordine di avvio da parte
dell'ufficio competente, precisando nella convocazione il giorno e il luogo di
svolgimento della selezione.
6. La selezione consiste nello
svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni
lavorative miranti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a
svolgere le relative mansioni. La selezione non comporta valutazione
comparativa; la commissione esaminatrice esprime, infatti, esclusivamente un
giudizio di idoneità/non idoneità.
7. L'esito della selezione deve essere
tempestivamente comunicato al Centro per l’Impiego, al quale far pervenire
anche gli eventuali nominativi dei candidati che non hanno risposto alla
convocazione.
8. Le prove selettive sono pubbliche e
devono essere precedute da adeguata pubblicità, mediante affissione di apposito
avviso sul sito Web della Provincia di Firenze.
Art. 45
Assunzioni obbligatorie di soggetti disabili
1. Le assunzioni obbligatorie di
soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 68/99, avvengono per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle
graduatorie stabilite dall'Ufficio competente.
2. L’Amministrazione inoltra
direttamente all’ufficio competente, la richiesta numerica di avvio a selezione
di un numero di lavoratori pari al numero di posti da ricoprire, con l’indicazione
del titolo di studio richiesto, della categoria di iscrizione, del profilo
professionale e delle altre informazioni previste dalla normativa vigente.
3. L'ufficio provvede all'avvio secondo
le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Le prove selettive devono essere
espletate entro 45 giorni dalla data di avviamento e l'esito va comunicato
all'ufficio competente entro i cinque giorni successivi alla conclusione della
prova.
5. Le modalità di espletamento e di
valutazione della prova sono le medesime previste nel presente titolo.
6. La visita di controllo della
permanenza dello stato invalidante avviene secondo le procedure previste dalla
vigente normativa.
7. Inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione può stipulare ai sensi della normativa vigente convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento di obiettivi occupazionali.
8. Possono essere, altresì, stipulate
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento dei disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
9. Tra le modalità che possono essere
convenute vi sono lo svolgimento dei
tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto
di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora
sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro.
10. Per tutto quanto non disciplinato dal
presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 46
Accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso
alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene per pubblica
selezione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 d. lgs. 165/2001.
2. Si
applicano, altresì, in quanto
compatibili, le prescrizioni contenute nel presente titolo.
3. Ai
fini del computo complessivo dei periodi di servizio utili per il conseguimento
dell'accesso alla qualifica dirigenziale, si intendono ricompresi nell'ambito
delle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
165/2001, gli inquadramenti nella ex settima e nell'ottava qualifica
funzionale, ovvero nella categoria «D», nonché i servizi svolti o le attività
professionali esercitate, al di fuori della pubblica amministrazione, in
mansioni sostanzialmente equiparabili, in concreto, a quelle ricomprese nelle declaratorie contrattuali proprie delle
suddette qualifiche funzionali o categorie professionali.
4. I
posti di qualifica dirigenziale possono essere coperti ai sensi dell’art. 110
TUEL mediante costituzione di rapporto a tempo determinato nei limiti di legge
fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da coprire.
5. Le
modalità di assunzione e i requisiti richiesti per la copertura dell'incarico
saranno determinati dalla Giunta, di norma, salvo motivate situazioni di
carattere straordinario ed urgente, con l’approvazione del piano annuale del
fabbisogno.
6. L’assunzione,
preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico, sarà comunque effettuata
attraverso selezione per individuazione diretta impiegando processo comparativo
inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in
ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale, o
ricorrendo alla valutazione della esperienza curriculare in genere e della
specifica attitudine ivi dimostrata.
Art.
46-bis
Assunzione
del lavoratore con passaggio diretto da altra amministrazione
1. L’amministrazione può procedere
all’assunzione di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa
pubblicazione di pubblico avviso.
2. Nell’avviso devono essere
predeterminati i criteri di valutazione e selezione, che abbiano riguardo alla
preparazione culturale ed esperienza professionale maturata in relazione ai
posti da ricoprire, con apprezzamento puntuale e concreto dei requisiti e delle
attitudini dei singoli candidati, delle mansioni effettivamente svolte,
dell’iscrizione ad albi e del possesso di particolari abilitazioni e
qualificazioni allorquando trattasi di profili professionali specifici, nonché
dello stato di servizio presso l’ente di appartenenza.
3. Fatte salve le priorità stabilite
dalla legge e dal contratto collettivo, alla selezione dei candidati,
attraverso colloquio esplorativo ovvero secondo le modalità previste
dall’avviso, partecipa il dirigente della direzione che dovrà poi avvalersene.
4. L’avviso di selezione viene
approvato con atto del Dirigente della Direzione Organizzazione, pubblicato per
la durata di almeno 10 giorni consecutivi
mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale,
nonché adeguatamente diffuso sul territorio.
5. La procedura contenuta nel presente
articolo non si applica nel caso trasferimento ad altro Ente e contestuale
assunzione per mobilità dallo stesso Ente di dipendenti di uguale categoria
(cosiddetta mobilità a scambio), fatto salvo il parere favorevole espresso dal
Dirigente di assegnazione.
CAPO VI
Forme flessibili di rapporti di lavoro
Art. 47
Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. L'Amministrazione Provinciale può
procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla
disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.
2. In assenza di graduatorie valide
possono essere bandite pubbliche selezioni per assunzioni a tempo determinato
con una sola prova da individuare tra quelle di cui all’art. 25; alle selezioni finalizzate al
reclutamento di personale a tempo determinato si applicano le disposizioni di
principio vigenti per le selezioni di personale a tempo indeterminato
nell'ambito del presente regolamento in quanto compatibili con la speciale
natura del rapporto di lavoro a termine.
Art. 48
Assunzioni a tempo determinato in casi di urgenza
1. In casi di urgenza la pubblicazione
dei bandi per assunzioni a tempo determinato è ridotta a giorni venti.
Art. 49
Contratto di formazione lavoro
1. L’Amministrazione
Provinciale può costituire contratti di formazione e lavoro a seguito di
apposito progetto approvato dalla commissione provinciale per l’impiego e a
seguito di apposita procedura selettiva semplificata ai sensi del vigente
C.C.N.L.
2. La
selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti fattori:
a)
Valutazione titoli di studio e di servizio con le stesse modalità previste nel
presente Regolamento;
b)
una delle prove tra quelle elencate e descritte nell’allegato “C”; la votazione
in tale prova sarà espressa in centesimi.
3. Saranno oggetto di apposito verbale
di concertazione i criteri e il procedimento selettivo per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO VII
Norme speciali, transitorie e finali
Art. 50
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
1. I candidati hanno facoltà di
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
Art. 51
Revoca e/o modifica degli avvisi di selezione
1. E’ facoltà dell’amministrazione procedere
in ogni tempo alla revoca o modifica dell’avviso. L’atto deve essere comunicato
a tutti i candidati che vi hanno interesse.
2. L’amministrazione può procedere alla
riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande
allorché alla data di scadenza sia ritenuto insufficiente il numero delle
domande presentate e/o per altre motivate esigenze.
3. L’atto di riapertura dei termini è
pubblicato con le modalità dell’avviso di selezione e comunicato a tutti i
candidati che hanno presentato domanda entro l’originario termine.
4. I requisiti devono essere posseduti
alla scadenza dei nuovi termini fissati dall’atto di riapertura; restano valide
le domande presentate in precedenza con facoltà per i candidati di procedere
entro il nuovo termine a integrare la documentazione.
Art.52
(Eliminato)
TITOLO V
INCARICHI EXTRALAVORATIVI
Art.
53
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo detta la
disciplina autorizzatoria relativa agli incarichi
extra-lavorativi dei dipendenti e dirigenti a tempo pieno determinato ed
indeterminato in servizio nella Provincia di Firenze; sono da considerarsi
equiparati ai fini del presente titolo i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale superiore al 50%.
2. Per quanto non previsto è
integralmente richiamato l'art. 53 del D.Lgs.
165/2001.
Art.
54
Casi di incompatibilità
1. Il dipendente, di qualsiasi
qualifica, non può esercitare il commercio, l’industria, l’artigianato né
alcuna professione o assumere impieghi tranne che si tratti di cariche la cui
nomina sia riservata all’Ente.
2. Il divieto riguarda anche
l’appartenenza a società commerciali se alla titolarità di quote capitali siano
connessi di diritto compiti di gestione.
Art.
55
Limiti all’incompatibilità
1. I dipendenti possono collaborare con
redazioni di giornali e/o riviste, quando tali prestazioni non si traducano in
attività continuativa e professionale, implicante rilevante impegno operativo e
costante applicazione.
2. I dipendenti possono iscriversi ad
albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo
consentano, pur rimanendo preclusa l’attività libero professionale, se non
specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.
3. E’ consentito, altresì, l’esercizio
di attività artistica, sempreché non sia esercitata professionalmente.
4 E’ consentito presiedere
cooperative sociali prive di scopo di lucro (ONLUS) ovvero società sportive o
istituzioni culturali, nelle quali sia esclusa la ripartizione di utili ovvero
il loro reimpiego esclusivo nell’attività sociale.
5. Ai dipendenti con rapporto di lavoro
a tempo parziale non superiore al 50% è consentito l’esercizio di altre
prestazioni di lavoro, anche intese nel senso di incarichi professionali quali
disciplinati nel presente titolo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze
di servizio, non siano incompatibili e
non presentino un potenziale conflitto di interessi con le attività
dell’Amministrazione; a tal fine dovranno effettuare le comunicazioni previste
dalle norme contrattuali.
6. Sono
fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale non superiore al
50%, eventuali disposizioni contrattuali legislative, generali o speciali
disciplinanti la materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da
7. Nei
casi stabiliti dalla legge o quando sia appositamente autorizzato il dipendente
può partecipare a consigli di amministrazione o collegi sindacali di Enti,
aziende, associazioni, istituzioni, consorzi o società.
Art.
56
Provvedimenti sanzionatori
1 La violazione dei divieti posti dai
2 precedenti articoli costituisce giusta causa di recesso ex art. 1, comma 61
legge 662 del 23.12.1996.
2. Il recesso dell’Ente può intervenire
esclusivamente previa instaurazione di procedimenti disciplinari ai sensi delle
disposizioni di legge e di contratto.
3. Sono fatte salve eventuali
disposizioni di legge disciplinanti la materia.
Art.
57
Cumulo di impieghi
1. Gli impieghi pubblici non sono
cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2. L’assunzione di altri impieghi non
consentiti comporta di diritto la cessazione dell’impiego con l’ente.
Art.
58
Incarichi professionali
1. Rientrano nella categoria degli
incarichi professionali le prestazioni svolte occasionalmente dal personale di
ogni qualifica dell’ente in assenza del vincolo di subordinazione, al di fuori
delle mansioni assegnate e comunque dei doveri di ufficio a favore dell’Ente o
di terzi.
2. L’Ente nei limiti posti dalla
proprie esigenze funzionali riconosce nello svolgimento di incarichi
professionali concreta occasione di accrescimento professionale per il
personale dipendente nonché strumento divulgativo e di scambio di esperienze
con altre realtà nell’ottica della maggior professionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività.
Art.
59
Conferimento di incarichi operato dall'Amministrazione di appartenenza
1. L’Amministrazione
Provinciale può conferire incarichi professionali ai propri dipendenti
esclusivamente nelle ipotesi disciplinate da leggi o altre fonti normative.
Art.
60
Autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di terzi
1. L'Amministrazione Provinciale può
autorizzare i propri dipendenti a svolgere, presso amministrazioni dello Stato,
Regioni, enti pubblici locali, Università, I.P.A.B.,
aziende, associazioni e consorzi tra enti locali società con partecipazione pubblica
ed Aziende Sanitarie Locali, incarichi in qualità di perito, arbitro,
consulente collaudatore, revisore dei conti, membro di gruppo di lavoro,
collaboratore professionale, incarichi per attività tecnico amministrative
connesse alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero ad assumere cariche in
società non aventi fine di lucro, verificate le compatibilità con gli obblighi
derivanti dal rapporto di servizio in atto con l'Amministrazione Provinciale.
2. L'Amministrazione può, altresì,
autorizzare il dipendente all'esercizio di incarichi a favore di società e
persone fisiche svolgenti attività d'impresa e commerciale, qualora ravvisi, al
riguardo, specifico interesse pubblico, diretto o indiretto.
3. La richiesta di autorizzazione
all’incarico deve essere presentata al Coordinatore od al Direttore della
Direzione di servizio extradipartimentale cui è assegnato il dipendente o il
dirigente ovvero al Direttore Generale per le richieste relative ai
Coordinatori od ai Direttori delle Direzioni di servizio extradipartimentale; i
soggetti individuati nel presente comma, nella loro qualità di responsabili del
procedimento di autorizzazione, devono adottare obbligatoriamente il
provvedimento finale entro 20 giorni dalla data di presentazione della
richiesta, trasmettendone copia per via telematica alla Direzione
Organizzazione, responsabile della tenuta e della pubblicità dell’elenco di
tutte le autorizzazioni rilasciate.
4. Il soggetto competente al rilascio
dell’autorizzazione dovrà valutare principalmente i seguenti elementi:
a) gli
incarichi di cui ai commi precedenti dovranno essere caratterizzati da occasionalità (sia per quantità che per qualità) rispetto
al carattere principale della prestazione a favore della Provincia di Firenze
tenendo conto a tal fine anche del valore economico connesso alle prestazioni
da rendersi nell'assolvimento dell'incarico professionale;
b) il
grado di complessità e/o di
responsabilità correlato alla predetta attività al fine di valutarne la
compatibilità con un puntuale adempimento delle prestazioni dovute alla
Provincia di Firenze;
c) l'attinenza,
diretta o indiretta, dell'attività da rendersi nell'ambito dell'assolvimento
dell'incarico con le funzioni dell'ufficio ricoperto al fine di valutare il
possibile accrescimento professionale derivante dallo svolgimento
dell’incarico;
d) la
insussistenza di conflitto di interesse rispetto alle attività ed ai servizi
effettuati dalla Provincia di Firenze.
5. L’istanza inoltrata dal soggetto
fruitore deve contenere la dettagliata descrizione della tipologia di
prestazioni richieste, la durata ed intensità dell'incarico, nonché il compenso
spettante, proposto o convenuto. L'autorizzazione con le indicazioni suddette
può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.
6. In sede di valutazione della
compatibilità dell'incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di
servizio, il soggetto autorizzante dovrà tenere conto anche della durata del
rapporto, dell'impegno richiesto e del compenso che verrà corrisposto, in
relazione all'incarico da affidarsi.
7. Non sono autorizzabili richieste
generiche, per attività non esplicite, per indeterminatezza del periodo e
durata.
8. Non è consentito, in alcun modo,
svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata.
9. Sono fatte salve, per i dipendenti
con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative, generali o
speciali, e contrattuali collettive disciplinanti la materia.
10. Gli incarichi sono espletati
esclusivamente fuori dall'orario di servizio e di lavoro, non possono
interferire in alcun modo con i doveri d'ufficio, né è consentito utilizzare
strumenti o mezzi dell'ufficio per il loro assolvimento.
11. L'autorizzazione che riguardi i
Coordinatori od i Direttori delle Direzioni di
Servizio extradipartimentale è rilasciata dal Direttore Generale che dovrà, tra
l'altro, valutare la compatibilità dell'incarico con gli obiettivi da
raggiungere, nonché con l'andamento dell'attività lavorativa stessa.
12. Per i Coordinatori od i Direttori delle
Direzioni di Servizio extradipartimentale incaricati ai sensi delle
disposizioni di cui al presente titolo le autorizzazioni ad assumere incarichi
sono, altresì, comunicate al Presidente e all'Assessore delegato, secondo la
competenza di riferimento.
13. L'autorizzazione può essere sospesa o
revocata, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la
necessaria presenza dell'interessato in orario di lavoro straordinario,
coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.
14. Sono permesse e quindi non soggette ad
autorizzazione le prestazioni rese, al di fuori dell'orario di servizio, in
qualità di membro di commissioni esaminatrici di procedure selettive,
componente di commissioni tributarie, autore o collaboratore di pubblicazioni
specializzate, relatore in seminari o convegni, quando, per intensità o
modalità d'assolvimento, non incidano sull'ordinaria prestazione di servizio
che il dipendente è tenuto ad assicurare; in ordine a tali prestazioni sussiste
l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente o dirigente.
15. Di norma non sono autorizzabili
incarichi qualora il compenso per la singola prestazione ovvero cumulativamente
nel corso dell’anno superi il 40% della retribuzione annua lorda per i
dipendenti e il 30% della retribuzione annua lorda per i dirigenti.
